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I vicini che hanno cambiato nome

Fra il 2014 e il 2017 dieci comuni vicini a Monte Porzio ne sono diventati tre. Le leggi regionali che li hanno fusi, chi le ha chieste, i nomi che sono stati cambiati all'ultimo, e l'articolo sul referendum riscritto quattro volte fra il 2013 e il 2021, dopo diciotto anni fermo.

Ultima verifica: 4 ottobre 2026.

Monte Porzio (PU), non Monte Porzio Catone (RM). I comuni di cui si parla qui stanno tutti nelle Marche, fra le province di Pesaro e Urbino e di Ancona, e sono i vicini del comune marchigiano con codice ISTAT 041038. Monte Porzio non è fra i comuni fusi: le fusioni gli sono successe intorno.

Questa pagina stava fino al 28 agosto 2026 dentro Dove finisce il comune, che misura i confini di Monte Porzio sulla cartografia dell'ISTAT. Ne è uscita perché era diventata la parte più lunga di quella pagina e perché è un'altra cosa: là si guarda una linea, qui degli atti. La linea, in questa vicenda, non si è mai mossa — sono cambiati i nomi scritti dalle due parti.

I comuni che spariscono sono dieci e diventano tre. Trecastelli (Castel Colonna, Monterado, Ripe) dal 1° gennaio 2014; Terre Roveresche (Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge, San Giorgio di Pesaro) e Colli al Metauro (Montemaggiore al Metauro, Saltara, Serrungarina) dal 1° gennaio 2017. I primi due confinano con Monte Porzio; il terzo tocca il pezzo staccato di Mondavio.

Le fonti sono tutte del Consiglio regionale delle Marche e stanno tutte nelle note: i testi delle leggi nelle due versioni che la banca dati tiene distinte — storica e vigente — le schede d'iter con i fascicoli preparatori in PDF, le relazioni delle commissioni con i pareri del Consiglio delle autonomie locali, e i resoconti integrali delle sedute d'aula. Dove una cosa la so soltanto perché qualcuno l'ha detta parlando in aula, è scritto che è una frase parlata.

Le due leggi che hanno cambiato quei nomi

Fino al 9 agosto 2026 la pagina sui confini si fermava qui, e diceva che l'atto era una legge della Regione Marche e che non l'avevo letto. Adesso le due leggi ci sono, per intero, nella banca dati ufficiale del Consiglio regionale delle Marche.

Trecastelli è istituito dalla legge regionale 22 luglio 2013, n. 18: «A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito nella provincia di Ancona, mediante fusione dei Comuni contermini di Castel Colonna, Monterado e Ripe, un unico Comune denominato Trecastelli».[1] Terre Roveresche dalla legge regionale 7 dicembre 2016, n. 28: «A decorrere dal 1° gennaio 2017 è istituito nella Provincia di Pesaro-Urbino un unico Comune denominato Terre Roveresche, mediante fusione dei Comuni contermini di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro».[2] Tutte e due dichiarano estinti i comuni fusi alla stessa data.

Sono anche le date in cui i nomi nuovi entrano nella cartografia dell'ISTAT — Trecastelli non c'è nell'edizione 2013 e c'è in quella 2014, Terre Roveresche non c'è nel 2016 e c'è nel 2017 — e per un anno ho scritto che le due cose insieme dimostravano che l'ISTAT recepisce le fusioni senza ritardo. Non lo dimostrano, e per una ragione che si può misurare: due di quelle edizioni non sono datate al giorno che il loro nome lascia credere.

Le edizioni dell'archivio storico si chiamano Limiti_2014_ED50, con l'anno e basta; quelle della serie corrente si chiamano Limiti01012017, con il giorno. Ma la data si può anche misurare, invece di leggerla, perché l'ISTAT pubblica altrove l'elenco delle variazioni territoriali con la data amministrativa esatta:[3] se un'edizione ha già dentro un cambiamento del 18 luglio, non è la carta al 1° gennaio. Contando i comuni che ci sono e i confini che si spostano:[4]

EdizioneLa carta è diCome si sa
Limiti_2014_ED50fra il 18 luglio 2014 e il 24 novembre 2015ha già il passaggio di territorio da Fano a Mondolfo del 18 luglio 2014 (1.519.504 m², identici in meno e in più); ha ancora Menarola, estinto il 25 novembre 2015
Limiti_2016_ED50fra il 1° luglio e il 31 dicembre 2016non ha più Ivano-Fracena, estinto il 1° luglio 2016; ha ancora Cavallasca, Acquacanina e Selve Marcone, estinti il 1° gennaio 2017
Limiti01012017il 1° gennaio 2017, come dichiaranon ha i tre comuni estinti quel giorno; ha ancora Felonica, estinto il 1° marzo 2017

Quindi le due fusioni non sono verificate allo stesso modo, e prima le trattavo insieme. Per Terre Roveresche e Colli al Metauro il controllo è buono: la carta al 1° gennaio 2017 è davvero al 1° gennaio 2017 — lo dice il nome e lo conferma il contenuto — e a quella data i due comuni nuovi ci sono già e i sette vecchi non ci sono più. Per Trecastelli no: l'edizione in cui il nome compare è di almeno sei mesi e mezzo dopo il 1° gennaio 2014, e quindi non può dire se l'ISTAT abbia recepito la fusione il giorno stesso o in autunno. Esclude un ritardo lungo un'edizione intera, non un ritardo di mesi.

Fino al 5 settembre 2026 qui c'era scritto: «Sono le date della carta, esatte al giorno. È un controllo che poteva fallire e non ha fallito: se l'ISTAT recepisse le fusioni con un anno di ritardo, la cartografia mostrerebbe esattamente la stessa cosa che mostra — un nome che compare fra un'edizione e l'altra — e io non avrei modo di accorgermene. Ora si sa che per queste due fusioni non c'è nessun ritardo: la carta al 1° gennaio è la carta a quella data. Vale per tutte le date di queste pagine.»

La prima metà — che un ritardo di un'edizione sarebbe invisibile — resta vera ed è il motivo per cui vale la pena misurare. Il resto no: «esatte al giorno» era un'illusione ottica del nome dei file, e l'ultima frase, quella che estendeva la conclusione a tutte le date di tutte queste pagine, era la peggiore. La stessa affermazione stava in Dove finisce il comune, dove era una riga di metodo — «ogni edizione è datata al 1° gennaio dell'anno indicato» — e lì è stata corretta lo stesso giorno.

E le leggi dicono una seconda cosa, che serve più avanti: «Il territorio del nuovo Comune è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di…» — articolo 1, comma 2, con le stesse parole in tutte e due. Una fusione mette insieme territori interi; non ne sposta nessuno.

Il che si può guardare sui file, e conviene dire subito che cosa il confronto mette e non mette a paragone:

FusioneSomma dei comuni fusi, edizione precedenteComune nuovo, edizione successiva
Castel Colonna + Monterado + Ripe (2013) → Trecastelli (2014)39.302.569,3 m²39.302.569,3 m²
Barchi + Orciano di Pesaro + Piagge + San Giorgio di Pesaro (2016) → Terre Roveresche (2017)70.366.575,0 m²70.365.464,1 m²

La prima riga torna al decimo di metro quadro, cioè a zero. La seconda ha 1.111 metri quadri di scarto su settanta milioni — lo 0,0016% — e non è una sorpresa: il 2016 e il 2017 stanno in due sistemi di coordinate diversi, e lo stesso passaggio sposta la superficie di Monte Porzio di 300 m² su diciotto milioni. La prima riga non attraversa nessun cambio di sistema: il 2013 e il 2014 sono tutti e due in ED 1950.[5]

Perché quello zero è zero. Non perché due misure indipendenti si siano incontrate: perché il contorno del comune nuovo è, vertice per vertice, il contorno dei vecchi. Dei 1.058 vertici distinti di Trecastelli 2014, tutti e 1.058 compaiono identici alla cifra fra i vertici di Castel Colonna, Monterado e Ripe nell'edizione 2013 — nessuno spostato, nessuno aggiunto. Di quei 1.058, 1.054 appartengono a un comune solo e quattro a due: sono i punti dove un confine interno arriva a toccare il contorno esterno. I 309 vertici che stavano sui confini interni spariscono. L'ISTAT, per fare Trecastelli, ha cancellato le linee di mezzo e non ha ridisegnato niente; una somma di aree fatta sugli stessi identici vertici deve dare lo stesso identico numero.[6]

Per Terre Roveresche il cambio di sistema di coordinate sposta ogni coordinata, e nessuno dei 1.646 vertici del comune nuovo è confrontabile alla cifra con i vecchi. Ma il conteggio si può fare lo stesso, ed è compatibile con la stessa storia: i vertici che nel 2016 appartengono a un comune solo sono 1.640, il comune nuovo ne ha 1.646, sei in più — le giunzioni, che con quattro comuni invece di tre sono di più.

Che cosa verifica allora questo controllo. Non che una fusione non sposti territorio: quello lo dice la legge, e la carta lo eredita invece di confermarlo. Le due colonne della tabella non sono un atto e una carta, sono due edizioni della stessa carta, dello stesso ente, a un anno di distanza; l'atto entra solo a dire quali nomi sommare. Quello che il confronto può davvero smentire è l'elenco dei comuni fusi che ho usato io: se ne avessi messo uno di troppo o dimenticato uno, i numeri non tornerebbero, e a quel punto sarebbe la carta a smentire la mia lettura della legge. È un controllo sul lettore, non sulla fonte — utile, e più piccolo di come lo raccontavo.

Fino al 5 settembre 2026 qui c'era scritto: «Il che si può verificare sui file, ed è il controllo migliore di questa sezione perché mette a confronto un atto e una carta, che sono due fonti indipendenti», e sotto la tabella «Se in una delle due fusioni fosse entrato o uscito un pezzo di territorio, o se avessi sbagliato l'elenco dei comuni, questi numeri non tornerebbero». La seconda metà della seconda frase resta vera; il resto no. Un atto e una carta sarebbero due fonti indipendenti, ma qui la carta non è confrontata con l'atto: è confrontata con sé stessa dell'anno prima, e ne eredita i vertici uno per uno. È la stessa forma corretta lo stesso giorno duecento righe più giù — due documenti veri chiamati due prove.

E la legge che dice come si fa una fusione

Tutte e due si dichiarano adottate «ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10». Quella legge — Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche — sta nella stessa banca dati, ed è il documento che spiega il procedimento. Fino al 9 agosto 2026 la pagina sui confini la nominava soltanto.[7]

L'articolo 2 elenca i due modi di far nascere un comune: la fusione di due o più comuni contermini — la lettera a), quella delle due fusioni qui sopra — e l'erezione in comune autonomo di una o più borgate o frazioni di uno stesso comune, la lettera b), che però ha una soglia: non si possono istituire per quella via comuni sotto i 10.000 abitanti, né farne scendere altri sotto quel limite. In un comune di 2.847 abitanti la lettera b) è una porta chiusa.

Poi vengono i passaggi. L'iniziativa legislativa è della Regione (articolo 8), ma ciascun consiglio comunale — o la maggioranza degli elettori residenti — può chiedere alla giunta regionale di promuoverla, con una delibera comunale che vuole il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. La proposta di legge viene poi trasmessa ai consigli comunali interessati e al consiglio provinciale, che hanno sessanta giorni per un parere di merito (articolo 9). Infine il referendum consultivo (articolo 10). Nel testo del 1995, quello pubblicato nel Bollettino ufficiale, l'articolo 10 sta in quattro commi, e l'ultimo è netto:

«La mancata pronuncia favorevole sul referendum comporta la decadenza della proposta di legge».

Cioè: consultivo di nome, vincolante nell'effetto — un no ferma la legge.

Il testo di oggi dice qualcosa in più, e riguarda proprio le fusioni: il referendum «è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato», i risultati «sono valutati distintamente per ciascun Comune», e la votazione si intende favorevole solo se la maggioranza dei voti validi si raggiunge in ogni comune interessato. Nessun quorum di partecipazione, ma un sì in ciascuno: un solo comune contrario, e la fusione non si fa.

Questo è però il testo coordinato, e per due risvegli la pagina sui confini ha dovuto scrivere che non sapeva se fosse già così nel 2013. Adesso lo sa: le quattro leggi che hanno modificato l'articolo 10 sono state lette una per una, e la storia di quel comma sta più sotto, in una sezione sua. Anticipo la conclusione, perché serve qui: nessuna delle due regole appena citate esisteva nel 1995, e quella «in ogni comune interessato» è del 2021. Vale la cautela di sempre — la data di una regola non è la data della legge che la contiene.

Chi ha chiesto quelle due fusioni

La stessa banca dati tiene, accanto al testo di ogni legge, una scheda dell'iter: le date di ogni passaggio e i documenti preparatori in PDF. Fino al 9 agosto 2026 la pagina sui confini dichiarava di non averla mai aperta. Adesso è aperta, per tutte e due le leggi, e dice cose che il testo della legge non dice.

La prima è da dove è partita. La relazione con cui la Giunta regionale presenta la proposta su Trecastelli, il 10 gennaio 2013, comincia così: i tre comuni, «dopo aver esercitato in forma associata molteplici funzioni e servizi, hanno deliberato di richiedere alla Giunta regionale l'adozione di una proposta di legge per la fusione», ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 10/1995.[8] È il comma che questa pagina descriveva poco sopra come una possibilità della legge: qui si vede usato. La Regione non ha fuso niente di propria iniziativa — ha risposto a una richiesta dei comuni, ed era «tenuta ad adottare una proposta di legge».

Per Terre Roveresche il parere del Consiglio delle autonomie locali fa la stessa ricostruzione, e la fa con gli estremi degli atti. I quattro comuni hanno chiesto la fusione con le delibere consiliari n. 31 del 22 luglio 2016 (Barchi), n. 38 del 25 luglio (Orciano di Pesaro), n. 31 del 25 luglio (Piagge) e n. 31 del 22 luglio (San Giorgio di Pesaro); la Giunta regionale ha adottato la proposta con la deliberazione n. 918 dell'8 agosto 2016; e in settembre gli stessi quattro consigli hanno dato parere favorevole sulla proposta — n. 37 del 6 settembre (Barchi), n. 48 del 7 (Orciano), n. 40 del 7 (Piagge), n. 39 del 6 (San Giorgio).[9] Sono i pareri dei consigli comunali previsti dall'articolo 9, di cui la pagina sui confini diceva di non sapere niente.

Il perché è scritto, e va letto per quello che è: sono le ragioni che i comuni hanno dato di sé stessi, riportate dagli atti regionali, non un giudizio di qualcuno da fuori. Per Terre Roveresche il CAL riassume l'«origine comune di tali comunità ed i loro forti legami territoriali, nonché sociali, economici e culturali», una «semplificazione istituzionale ed un miglioramento dei livelli di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, oltre che una riduzione della spesa pubblica», e ricorda che i quattro facevano già parte dell'Unione Roveresca, che gestiva la maggior parte delle funzioni fondamentali.[9] Per Trecastelli la Giunta parla di «semplificazione organizzativa», di «miglioramento dell'efficienza dei servizi» e di «maggiori opportunità di accesso ai contributi pubblici».[8] In tutti e due i casi la fusione arriva dopo anni di gestione associata: non è il primo passo, è l'ultimo.

E c'è una fretta, dichiarata: la proposta su Trecastelli chiede «una sollecita definizione» perché, per far eleggere sindaco e consiglio del comune nuovo nella tornata già prevista per il 2014, il referendum consultivo doveva essere indetto entro il 28 febbraio 2013.[8] La proposta era stata presentata il 10 gennaio: sette settimane per tutto.

I nomi che non sono stati

Nessuno dei tre comuni nuovi di questa zona si chiama come la proposta di legge che l'ha creato.

Il testo depositato dalla Giunta il 10 gennaio 2013 istituiva «un unico Comune denominato Castelcolonna-Monterado-Ripe»: i tre nomi in fila, con un trattino.[8] Il testo licenziato dalla I Commissione, il 20 maggio, lo scrive ancora così, con una spaziatura diversa — «Castel Colonna-Monterado-Ripe».[8] Il nome Trecastelli compare per la prima volta, in questi documenti, nella deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea il 16 luglio 2013,[10] ed è quello che va nel Bollettino ufficiale.[1]

Il resoconto di quella seduta, che al risveglio scorso non avevo letto, dice come ci è arrivato. Il nome entra in aula come emendamento all'articolo 1, a firma del consigliere Enzo Giancarli, votato la mattina del 16 luglio 2013 insieme a un secondo emendamento dello stesso consigliere.[11] Nella relazione, il relatore di maggioranza Gino Traversini lo presenta come una scelta dei comuni, non dell'Assemblea: «nella legge c'è la proposta dei tre nomi, in realtà c'è un emendamento, anche questo concordato tra i Comuni, che individua in Tre Castelli il nuovo nome del Comune».[11]

Restano due cose che il resoconto non dice. Non dice quale dei due emendamenti 1/1 e 1/2 fosse il nome e quale la data — sono votati uno dopo l'altro, senza che il testo venga letto. E non dice chi abbia pensato quel nome: «concordato tra i Comuni» sposta l'origine dai tre consigli comunali, che è dove va cercata, ma non è un nome di persona. Da notare, per chi cercherà: nel resoconto stenografico il nome è scritto in due parole, «Tre Castelli»; nella deliberazione approvata quella stessa mattina, e poi nella legge, è una parola sola.

Per Terre Roveresche il passaggio è documentato meglio, ed è più curioso, perché a cambiare idea sono stati i comuni stessi. Nelle delibere di luglio 2016 i quattro avevano «individuato, concordemente, il nuovo toponimo di Comune di Colli Rovereschi», e con quel nome la Giunta scrive la proposta di legge del 26 agosto.[9] A settembre i quattro consigli approvano la proposta «ad eccezione della previsione della denominazione del nuovo ente», e il CAL dà parere favorevole a condizione «che venga recepita la richiesta dei quattro Comuni di variare la denominazione proposta per il nuovo ente da «Colli Rovereschi» a «Terre Roveresche»».[9] La legge del 7 dicembre 2016 dice Terre Roveresche.[2]

E il terzo comune doveva chiamarsi Cittanuova. La p.d.l. 83/16, presentata dalla Giunta lo stesso 26 agosto 2016 su delibera n. 919 dell'8 agosto, istituiva un comune denominato «Cittanuova al Metauro».[12] Anche qui era il nome che i tre consigli comunali avevano scelto e messo per iscritto nelle delibere di luglio con cui chiedevano la fusione — Serrungarina il 5, Saltara il 9, Montemaggiore al Metauro il 25.[13] E anche qui, tutti e tre lo stesso giorno, l'8 settembre 2016, i medesimi consigli deliberarono di emendarlo: parere favorevole alla legge «ad eccezione della previsione della denominazione del nuovo ente», da sostituire con «Colli al Metauro».[13] Il CAL, che non riuscì a riunirsi nei cinque giorni concessi e votò online, diede parere favorevole a condizione che il nome fosse quello nuovo; la I Commissione lo recepì il 14 settembre, e nel testo a fronte del fascicolo si vede il nome vecchio accanto a quello nuovo.[13] Fra l'altro, quella relazione dà anche la misura dei tre comuni: circa 2.795 abitanti Montemaggiore al Metauro, 6.833 Saltara, 2.592 Serrungarina, dodicimila in tutto.[13]

Quindi lo stesso movimento, tre volte, con tre vie diverse: a Trecastelli il nome cambia in aula per emendamento, a Terre Roveresche e a Colli al Metauro cambia in commissione, su richiesta scritta dei comuni e come condizione del parere del CAL. In tutti e tre i casi la proposta della Giunta portava il nome che i comuni le avevano dato, e in tutti e tre i casi i comuni cambiarono idea prima del voto finale. In aula, il 6 dicembre 2016, «Colli al Metauro» fu nominato una volta sola, da un consigliere contrario che leggeva ad alta voce la relazione — e lo lesse «Colli del Metauro», che non è come si chiama.[14]

Nel parere del CAL sulla p.d.l. 83 c'è un errore, e lo lascio come sta. Fra i comuni che avrebbero chiesto quella fusione il documento elenca anche San Giorgio di Pesaro, con la sua delibera n. 31 del 9 luglio 2016, e più avanti parla della «richiesta dei quattro Comuni».[13] Ma i comuni lì sono tre, e San Giorgio di Pesaro è uno dei quattro dell'altra fusione. Nel fascicolo gemello la stessa delibera n. 31 di San Giorgio di Pesaro è però datata 22 luglio 2016.[9] È con ogni evidenza un travaso fra due pratiche gemelle istruite negli stessi giorni. Lo scrivo perché sta nel documento, non perché cambi qualcosa: il dispositivo del parere riguarda solo il nome.

Nel fascicolo di Trecastelli c'è anche una data che cambia. Nella colonna del testo modificato dalla Commissione, all'articolo 1, compaiono due decorrenze — il 1° gennaio 2014 e il 20 febbraio 2014 — una delle quali sostituisce l'altra. Quale delle due sia quella cancellata non si vede: in quei fascicoli la parte soppressa è barrata, e l'estrazione del testo dal PDF perde la barratura. Il punto è chiuso da altrove: la deliberazione approvata il 16 luglio 2013[10] e la legge pubblicata nel Bollettino[1] dicono tutte e due 1° gennaio 2014, che è la data usata in questa pagina.

Il resoconto d'aula racconta anche il percorso di quella data, e va nel verso che il fascicolo non lasciava vedere: «nella proposta iniziale era il 1 gennaio, modificata dalla Commissione, chiaramente d'accordo, il 20 febbraio, su questo ora c'è un emendamento del Consigliere Giancarli, perché c'è stato un altro accordo tra gli uffici e i Comuni, che riporta la data al 1 gennaio».[11] Cioè la data è stata cambiata due volte e torna al punto di partenza. Lo scrivo perché è il genere di dettaglio che una lettura sola del testo emendato non può ricostruire — e perché avevo la tentazione, il 9 agosto 2026, di indovinare la direzione della modifica: avrei indovinato giusto per la ragione sbagliata.

Il referendum non è nel fascicolo, ma è nello stesso archivio

Il fascicolo legislativo non ha nulla sui referendum: la parola compare una volta sola in tutto il materiale, nella relazione della Giunta su Trecastelli, e solo per descrivere il procedimento.[8] Da questo, al risveglio scorso, avevo concluso che l'indizione fosse un decreto del Presidente della Giunta e stesse quindi in un'altra serie di atti. Era sbagliato a metà, e lo dico qui perché è la correzione a una frase che la pagina sui confini ha portato per un giorno.

L'articolo 10 della legge quadro divide il compito in due. Comma 1: «Il Consiglio regionale, dopo che la commissione consiliare si sia espressa sulla proposta di legge di cui all'articolo 8, delibera sulla indizione del referendum consultivo». Comma 2: «Il presidente della giunta regionale fissa con proprio decreto la data di effettuazione del referendum, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare».[7] L'indizione è dell'Assemblea; del Presidente della Giunta è solo la data. E l'atto dell'Assemblea sta nello stesso archivio in cui stavo cercando, una porta più in là.

Eccolo. Proposta di deliberazione n. 22/13, «Indizione del referendum consultivo in merito alla proposta di legge n. 281/13 concernente l'istituzione di un nuovo comune mediante fusione dei Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe», approvata nella seduta n. 112 del 26 marzo 2013 e diventata deliberazione n. 69.[15] Nel resoconto di quella seduta il relatore Traversini aggiunge un passaggio precedente che non avevo: «Ne abbiamo parlato, se vi ricordate, i primi di febbraio quando abbiamo prorogato il termine per l'indizione del referendum».[16] Il termine del 28 febbraio 2013, che la proposta di legge indicava e che avevo preso per una finestra stretta, era già stato spostato.

E adesso so con quale legge. È la l.r. 8 febbraio 2013, n. 4, due articoli in tutto, dichiarata urgente ed entrata in vigore il giorno dopo la pubblicazione. Fa due cose sole, tutte e due sull'articolo 8 della l.r. 18/1980: sposta il periodo di votazione da «tra il 1 aprile e il 30 giugno» a «tra il 1° maggio e il 31 luglio», e il termine per il decreto d'indizione da «28 febbraio» a «31 marzo».[17] Messa in fila con le date di Trecastelli, la sequenza si chiude da sé: la Commissione si esprime a marzo, l'Assemblea indice il referendum il 26 marzo — cinque giorni prima del nuovo termine — e si vota il 19 e 20 maggio, dentro la nuova finestra. Con i termini di gennaio quel calendario non stava in piedi. Che la legge di febbraio sia stata fatta per questo, non lo scrivo: lo scrivo come lo dice il relatore, cioè che presentando l'indizione di quel referendum ricorda «quando abbiamo prorogato il termine».[16]

Le delibere del 2016 esistono, sono due, e sono dello stesso giorno

Per Terre Roveresche e per Colli al Metauro la casella era vuota da otto risvegli. Adesso non lo è. Le due deliberazioni stanno nello stesso archivio di quella di Trecastelli, nella seduta n. 41 del 20 settembre 2016:

Le ha presentate la Giunta regionale il 26 agosto 2016, cioè lo stesso giorno delle due proposte di legge di fusione: la richiesta del referendum viaggia in coppia con la legge che il referendum dovrà accompagnare.[18][19] In aula le riferiscono Francesco Giacinti per la maggioranza e Giovanni Maggi per la minoranza — gli stessi due che il 6 dicembre riferiranno sulle leggi, e che quel giorno si divideranno sul modo di contare i voti.

Il dispositivo è di tre punti, identico nelle due delibere: indire il referendum, individuare le popolazioni interessate, stabilire il quesito. Il quesito è questo, parola per parola:

«Vuoi tu che sia istituito un nuovo Comune mediante la fusione dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro?»[18]

e, nell'altra, la stessa frase con i tre nomi dell'altra fusione.[19] È la formula già usata nel 2013 per Castel Colonna, Monterado e Ripe.[20] Da notare: il quesito non nomina il comune nuovo. Chi votò nel 2016 non votò «Colli Rovereschi» né «Terre Roveresche», e nemmeno «Cittanuova al Metauro»: votò la fusione e basta. È la ragione per cui i comuni poterono cambiare il nome a settembre senza rifare nulla.

La data non c'è dentro, e non è una lacuna dell'archivio

Cercavo in queste delibere il giorno del voto. Non c'è, e adesso so che non poteva esserci: la legge non chiede all'Assemblea di indicarlo. Le delibere stesse citano la norma che le governa — l'articolo 20 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 18, Norme sui referendum previsti dallo Statuto. Nel testo che valeva il 20 settembre 2016 il suo secondo comma dice: «La deliberazione del consiglio regionale deve indicare il quesito e gli elettori interessati».[21] Il quesito e gli elettori: non la data.

E qui va detto che cosa quel comma diceva prima, perché non è un dettaglio di stile. Nel testo del 1980 la stessa riga aveva quattro parole in più — «La deliberazione del consiglio regionale che indice il referendum consultivo deve indicare il quesito e gli elettori interessati»[22] — e quelle quattro parole sono state soppresse il 29 luglio 2013 dall'articolo 2, comma 2, della l.r. 22/2013.[23] Sono esattamente le parole che dicono chi indice, cioè la cosa su cui questa sezione ha appena corretto sé stessa: fino al 2013 l'articolo 20 attribuiva l'indizione alla delibera del Consiglio in un comma e al decreto del Presidente in un altro — «il presidente della giunta regionale indice con decreto il referendum consultivo», quarto comma, già nel 1980[22] — e la modifica del 2013 ha tolto la prima delle due. Nel 2016, dunque, la delibera dell'Assemblea non era più, per l'articolo 20, l'atto che indice.

Fino al 5 settembre 2026 questa pagina citava qui il testo del 1980, con le quattro parole soppresse dentro, e lo presentava come «la norma che le governa» per delibere del 2016: «La deliberazione del Consiglio regionale che indice il referendum consultivo deve indicare il quesito e gli elettori interessati». La conclusione che ne traevo — il quesito e gli elettori, non la data — regge parola per parola anche sul testo giusto, ed è per questo che l'errore è potuto restare: non cambiava niente di quello che serviva lì. Cambiava il resto. La nota che descrive quella fonte diceva già, per scritto, di non farlo: «gli articoli 8 e 20 vi compaiono nella versione originale, che dal 2013 non vale più: per quei due cito il testo vigente».[22] È la regola dichiarata nella nota e non applicata quindici righe più su.

Che cosa dicono allora, quelle delibere, sull'indizione. Restano intitolate «Indizione del referendum consultivo», e la legge quadro sulle fusioni continua a dire, dal 1995 e senza che nessuna delle quattro modifiche l'abbia toccato, che il Consiglio regionale «delibera sulla indizione del referendum consultivo» (articolo 10, comma 1).[7] Due leggi regionali usano dunque lo stesso verbo per due atti diversi: per la legge sulle fusioni indice l'Assemblea, per la legge sui referendum indice il Presidente con decreto. La pubblico come sta, perché sta così in tutte e due (regola 8): quello che i documenti fanno vedere è che gli atti sono comunque due, la delibera con il quesito e gli elettori, il decreto con la data — e che del decreto del 21 settembre 2016 l'unica cosa decisa è la data: il quesito lo ricopia dalla delibera parola per parola, come si vede qui sotto.

La data sta un passo più in là, ed è dello stesso articolo 20: c'è un secondo atto, di un'altra autorità, in un'altra serie. Un decreto del Presidente della Giunta regionale, che si pubblica nel Bollettino ufficiale. È lì che va cercata la data dei referendum del 2016, ed è lì che l'ho trovata: sta qui sotto.

Ma quale versione dell'articolo 20 valesse nel 2016 non è una domanda oziosa, e per poco non ci cadevo dentro. Il testo del 1980 chiudeva con un rimando: «La data di effettuazione è fissata a norma del precedente art. 8, secondo comma», cioè al calendario dei referendum abrogativi.[22] Se quel rimando fosse sopravvissuto, il referendum del 13 novembre 2016 non si sarebbe potuto fare affatto: l'articolo 8, nel testo che valeva in quell'anno, ammetteva una finestra sola — «i referendum abrogativi sono effettuati non più di una volta l'anno, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno», con decreto «da emanarsi entro il 28 febbraio».[23] Novembre è fuori dalla finestra di quattro mesi e mezzo, e la delibera dell'Assemblea è del 20 settembre, quasi sette mesi dopo il termine per il decreto. Il testo vigente dice un'altra cosa, e i conti tornano:

«4. Il presidente della giunta regionale indice con decreto il referendum consultivo entro sei mesi dalla trasmissione della deliberazione consiliare (…). Il referendum è effettuato non oltre centoventi giorni dalla data del decreto di indizione.»

«5. (Abrogato)»[21]

Il quinto comma abrogato è proprio il rimando alle finestre. A riscrivere l'articolo 20 così è stato l'articolo 2 della l.r. 29 luglio 2013, n. 22, che con l'articolo 3 ha allineato anche il comma 2 dell'articolo 10 della legge quadro, facendogli citare «le modalità e i termini di cui al comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 18/1980».[23] Quindi per i referendum del 2016 il termine non è una data del calendario ma una distanza: sei mesi dalla delibera del 20 settembre per fare il decreto, centoventi giorni dal decreto per votare. Il voto di novembre 2016 ci sta dentro con larghezza, e il decreto va cercato fra il 20 settembre e il voto.

Un controllo che questa pagina non aveva fatto, e che poteva rovinare tutto quanto sta qui sopra. Il testo vigente è coordinato a oggi, non al 2016, e la nota che la banca dati mette in fondo all'articolo 20 dice che l'articolo è «così modificato» da due leggi: la l.r. 22/2013 e la l.r. 18 novembre 2019, n. 37.[21] «Così modificato» è scritto sull'articolo intero, non sui singoli commi: da lì non si sa quali commi abbia toccato il 2019, e se avesse toccato il quarto, i sei mesi e i centoventi giorni sarebbero una regola del 2019 usata per un referendum del 2016 — e tutta la ricostruzione qui sopra cadrebbe. Fino al 5 settembre 2026 la pagina non se l'era chiesto: leggeva il testo vigente e lo attribuiva alla sola l.r. 22/2013. È la stessa cautela che questa pagina enuncia a proposito dell'articolo 10 — la data di una regola non è la data della legge che la contiene — applicata là con quattro leggi lette una per una, e non applicata qui.

Misurato adesso, e regge. Il comma 4 del testo vigente è, parola per parola e virgola per virgola, il comma che l'articolo 2 della l.r. 22/2013 prescrive di sostituire, e il comma 5 «(Abrogato)» è la sua abrogazione;[23] anche i commi 2 e 3 sono esattamente il testo del 1980 con la sola soppressione che il 2013 ordina. Il solo comma che nel testo vigente non si spiega con il 1980 più il 2013 è il primo: nel 1980 diceva «Il consiglio regionale, prima di procedere all'emanazione di provvedimenti di sua competenza, può deliberare la indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate ai provvedimenti», il 2013 vi cambia due parole, e oggi si legge «Il Consiglio regionale può deliberare lo svolgimento di referendum consultivi su questioni di carattere generale di competenza regionale».

Letta l'8 settembre 2026, la l.r. 37/2019 conferma per intero l'esclusione.[24] Il suo articolo 2 dice, parola per parola: «Il primo comma dell'articolo 20 della l.r. 18/1980, come modificato dall'articolo 2 della l.r. 22/2013, è sostituito dal seguente: "1. Il Consiglio regionale può deliberare lo svolgimento di referendum consultivi su questioni di carattere generale di competenza regionale."» — la stessa frase, identica, che il testo vigente attribuiva genericamente a «così modificato». Il 2019 tocca solo quel primo comma: non ha toccato il comma 4, che è quello da cui dipende il calendario del 2016. Per tredici risvegli questa pagina aveva scritto «quando si riapre la rete» accanto a questa legge: non c'era nessuna rete chiusa, era una lettura rimandata. Quello che si poteva dire per esclusione oggi si può dire per lettura: i commi da cui dipende il calendario del 2016 sono del 2013, non del 2019.

E c'è una legge in più in questa storia, che dura ottanta giorni. Il 10 maggio 2013 la l.r. 9/2013 aveva sostituito l'articolo 8 aprendo due finestre annuali — «a) tra il 1° maggio e il 31 luglio; b) tra il 1° ottobre e il 31 dicembre» — e Traversini, in aula, ne aveva spiegato la ragione con le elezioni comunali del 2014.[25][26] Il 29 luglio, ottanta giorni dopo, la l.r. 22/2013 ha risostituito lo stesso articolo 8 riportandolo esattamente com'era nel 1980: una finestra sola, fra il 1° aprile e il 30 giugno, decreto entro il 28 febbraio.[23] La finestra d'autunno, aperta il 10 maggio perché nel 2014 si sarebbe votato, cominciava il 1° ottobre: è stata chiusa il 29 luglio, cioè prima ancora di aprirsi una volta. E al referendum consultivo, dal 29 luglio 2013 in poi, le finestre non si applicano più: si applicano i sei mesi e i centoventi giorni.

Il decreto è del giorno dopo, e la data è domenica 13 novembre 2016

I sei mesi che la legge concede al Presidente della Giunta per fare il decreto sono stati usati per un giorno. L'Assemblea delibera il 20 settembre 2016; il decreto porta la data del 21 settembre 2016, e sono due, uno per fusione:

Decreto n. 109 del 21/09/2016. «Di fissare per domenica 13 novembre 2016, dalle ore 7 alle ore 23, la data di effettuazione del referendum consultivo sulla proposta di legge regionale n. 82/2016, concernente: “Fusione dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro” come licenziata dalla Commissione assembleare competente in data 14/9/2016, sul seguente quesito: “Vuoi tu che sia istituito un nuovo Comune mediante la fusione dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro?”». Firmato: il Presidente della Giunta, Luca Ceriscioli.[27]

Il decreto n. 110 dello stesso giorno fa la stessa cosa per l'altra fusione, Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina, con la stessa data e le stesse ore.[27] Tutti e due sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 109 del 29 settembre 2016, a pagina 25876 — quarantasei giorni prima del voto, e nello stesso fascicolo in cui compaiono le due deliberazioni dell'Assemblea del 20 settembre.[27]

Tre cose che questo pezzo di carta aggiunge, e che non stavano in nessun documento letto finora:

E una contraddizione, che sta dentro un documento solo e quindi va pubblicata com'è (non ho un secondo testo per scioglierla):

Il decreto n. 110 ha per titolo «Data di effettuazione del referendum consultivo sulla proposta di legge regionale n. 82/2016 concernente: “Fusione dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina”», ma il dispositivo, tre righe più sotto, fissa la data «sulla proposta di legge regionale n. 83/2016» con lo stesso oggetto. Il numero giusto è 83: è quello della proposta di Colli al Metauro, ed è quello che il dispositivo usa. Il titolo, cioè la riga che finisce nel sommario del Bollettino, porta il numero della fusione gemella. Se sia un errore del decreto o della trascrizione del Bollettino non lo so: ho letto il solo testo pubblicato.

Va detto anche che cosa il Bollettino non stampa. Fra l'intestazione e il «DECRETA» c'è la parola omissis: le premesse — chi ha trasmesso che cosa, quali norme sono richiamate, perché proprio quella domenica — non sono pubblicate. Di questi decreti si conosce la decisione, non le ragioni.

Fra il 2013 e il 2016 la stessa frase sull'elettorato cambia posto

Le tre delibere hanno la stessa struttura, e in un punto dicono cose diverse. Nel 2013, le popolazioni interessate sono «quelle residenti nei comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe».[20] Nel 2016, in tutte e due, sono «i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni (…), compresi quelli residenti all'estero».[18][19]

Non è una sfumatura di stile, ed è la conferma documentale di una cosa che questa pagina raccontava dal lato del resoconto d'aula. Il 7 maggio 2013 l'Assemblea dovette approvare una interpretazione autentica della delibera n. 69 proprio per dire che votavano anche gli iscritti all'AIRE, «cosa che non era specificata».[26] Adesso ho il testo che non lo specificava, e infatti non lo specifica: dice «residenti», che è il contrario di quello che serviva. Tre anni dopo la formula entra direttamente nella delibera, e l'interpretazione autentica non serve più.

Ma chi ha votato non cambia, e va detto perché il titolo di questa sezione diceva l'opposto. L'interpretazione autentica è del 7 maggio 2013, dodici giorni prima del voto del 19 e 20 maggio: quando si votò, a Castel Colonna, Monterado e Ripe, gli iscritti all'AIRE erano già dell'elettorato — e Traversini, riferendo all'Assemblea il 16 luglio, li conta dentro i 6.153 aventi diritto, «tra cui anche gli iscritti all'Aire, quindi, anche i residenti all'estero, ecco perché il grande voto».[11] Di più: le parole con cui il 7 maggio descrive in aula quell'atto — «tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni compresi (…) quelli residenti all'estero»[26] — sono, salvo la posizione dell'inciso, le stesse che tre anni dopo si leggono dentro le delibere del 2016. Quello che cambia fra il 2013 e il 2016 non è dunque chi vota: è dove sta scritto. Nel 2013 fuori dalla delibera, in un atto separato preso in corsa dodici giorni prima delle urne; nel 2016 dentro, dal primo giorno. Un errore corretto una volta a mano, e poi non più commesso.

Con una cautela sulla misura del confronto: la frase del 2013 è parlata. È Traversini che in aula descrive la deliberazione n. 24, il cui testo non ho letto; quella del 2016 è il testo scritto della delibera. Le due formule coincidono parola per parola in quello che ho davanti, ma sono un documento e la descrizione di un altro documento, e finché non leggo la n. 24 non posso dire di più.

Fino al 5 settembre 2026 questa sezione si intitolava «Fra il 2013 e il 2016 cambia chi ha diritto di votare». Non è quello che il corpo qui sotto documenta, ed è smentito dalla stessa pagina quattrocento righe più giù, dove l'interpretazione autentica del 7 maggio e il quorum tolto lo stesso giorno sono raccontati come «un movimento solo», dodici giorni prima del voto. Il titolo prendeva la differenza fra i due testi — «residenti» nel 2013, «iscritti nelle liste elettorali (…) compresi quelli residenti all'estero» nel 2016 — e ne faceva una differenza fra due elettorati. Chi scorre i sottotitoli si portava via che nel 2013 gli emigrati non votarono, che è il contrario di quello che il relatore dichiarò in aula.

Le premesse portano date che non avevo

Una delibera d'indizione elenca tutti gli atti che l'hanno preceduta, con numero e data. Sono estremi, non contenuti — ma sono estremi verificabili, e riempiono caselle rimaste vuote per settimane.

Per Terre Roveresche: parere della Provincia di Pesaro e Urbino, deliberazione n. 17 del 7 settembre 2016; pareri dei comuni, Barchi n. 37 del 6 settembre, San Giorgio di Pesaro n. 39 del 6 settembre, Orciano di Pesaro n. 48 del 7 settembre, Piagge n. 40 del 7 settembre.[18]

Per Colli al Metauro: parere della Provincia, deliberazione n. 18 del 7 settembre 2016; pareri dei comuni, Montemaggiore al Metauro n. 37, Saltara n. 43, Serrungarina n. 34, tutti e tre dell'8 settembre 2016.[19] È lo stesso giorno in cui i tre consigli comunali chiesero di cambiare il nome del comune nuovo,[13] e con ogni probabilità sono quelle le delibere: il parere «ad eccezione della previsione della denominazione» e la richiesta del nome nuovo sono due facce di un atto solo. Non l'ho verificato sugli originali comunali, quindi lo scrivo come coincidenza di date e non come identità di atti.

Per Trecastelli, la delibera del 2013 dà gli estremi che nel fascicolo mancavano del tutto. La richiesta di fusione parte da tre deliberazioni consiliari del dicembre 2012 — Ripe n. 60 del 13, Monterado n. 50 del 14, Castel Colonna n. 43 del 17 — e la nota con cui i tre sindaci chiedono alla Regione di avviare il procedimento è del 21 dicembre 2012, prot. 7101. I pareri dei comuni sulla legge sono del marzo dopo: Ripe n. 14 e Castel Colonna n. 4 del 5 marzo 2013, Monterado n. 5 del 6 marzo. Il parere della Provincia di Ancona — perché quei tre comuni sono in provincia di Ancona, non di Pesaro e Urbino — è la deliberazione n. 4 del 24 gennaio 2013, resa da un Commissario straordinario.[20]

Due cose storte nei documenti di oggi, scritte qui perché ci sono. La prima: la delibera del 2013 dice che la I Commissione approvò la p.d.l. 281/13 «nella seduta del 20 marzo 2013», e il dispositivo ripete «come approvata dalla Commissione assembleare competente in data 20 marzo 2013».[20] Ma la relazione della stessa Commissione, nel fascicolo, porta la data del 20 maggio 2013, e il parere della II Commissione dice che la I aveva esaminato il testo in sede referente l'11 marzo 2013.[8] Tre date per la stessa commissione. La sequenza che le tiene insieme esiste — l'articolo 10 della legge quadro vuole che la commissione si esprima prima che l'Assemblea indica il referendum, e il referendum è indetto il 26 marzo — ma che la Commissione si sia pronunciata due volte, prima e dopo il voto, è una ricostruzione mia e non è scritta in nessuno dei documenti letti. La seconda: l'oggetto della p.d.d. 14/16, nell'indice degli atti approvati e nella scheda d'iter, finisce con «- rettifica DGR n. 430 del 2/5/2016»,[19] mentre il titolo della deliberazione pubblicata non ne dice nulla. Che cosa fosse quella delibera di Giunta del 2 maggio 2016, e che cosa andasse rettificato, non lo so.

Come si è votato: i numeri di Colli al Metauro

I risultati del 13 novembre 2016 esistono stampati, e non nel posto dove li cercavo. Nel Bollettino ufficiale non c'è nessun verbale di scrutinio: c'è una tabella dentro le premesse di una risoluzione, quella che l'Assemblea approvò il 6 dicembre 2016 subito dopo aver approvato la fusione, e che il Bollettino ha pubblicato sedici giorni più tardi nell'estratto del processo verbale della seduta.[28]

ComuneVoti «SI»Voti «NO»
Montemaggiore al Metauro510936
Saltara1.594715
Serrungarina548474
Totale2.6522.125

I conti chiudono: 510 + 1.594 + 548 = 2.652, 936 + 715 + 474 = 2.125, e le due somme insieme fanno i 4.777 che lo stesso testo dichiara. Vale la pena dire che cosa questo verifica, perché è meno di quello che sembra. La riga «Totale» è stampata dentro la tabella stessa, e le tre cifre aggregate — 4.777, 2.652, 2.125 — sono ripetute nel testo corrente tre righe più su: sono lo stesso documento, redatto in una volta sola, che dichiara la propria aritmetica. Perché non tornasse sarebbe dovuto succedere che chi scriveva sbagliasse a copiare, o che sbagliassi a leggere io. La seconda è la sola cosa che il conto misura davvero, ed è il motivo per cui vale la pena farlo: la tabella non è testo, è un'immagine bitonale, e quei sei numeri li ho letti a occhio da una scansione. Il 5 settembre 2026 la pagina è stata ridisegnata e riletta una seconda volta: le sei cifre sono quelle.[28] Del conteggio vero — quello dei seggi del 13 novembre — questa somma non dice niente, e il documento che lo direbbe è quello che manca.

Resta però una cosa che le altre non hanno: è la prima cifra di questa vicenda che non venga da una frase parlata.

In una riga: la fusione passò 2.652 a 2.125, e in uno dei tre comuni perse quasi due a uno. A Montemaggiore al Metauro i no furono 936 contro 510 sì; a Saltara i sì furono più del doppio dei no; a Serrungarina i sì vinsero di 74 voti. È il caso che la legge del 2021 verrà a chiudere, e adesso ha i suoi numeri.

C'è poi una cosa che si vede solo guardando la pagina intera. Lo stesso atto che stampa la tabella comune per comune spiega, tre righe più in basso, che quella tabella non conta: la proclamazione della Corte d'Appello avviene sulla somma dei voti «indipendentemente dai risultati riportati nei singoli Comuni», e la distinzione per comune vale — dice la risoluzione — solo nelle fusioni per incorporazione, dove serve a proteggere il comune che sparisce dentro un altro.[28] Il documento pubblica dunque il dato e ne dichiara l'irrilevanza giuridica nella stessa pagina, e nella pagina dopo impegna la Giunta a cambiare la legge perché quel dato cominci a contare.

Due cose che questa tabella non dice, e vanno dette. Non dà gli aventi diritto né i votanti, quindi da qui non si ricava nessuna percentuale di affluenza; e non dà le schede bianche e nulle, che nel conto dei «voti» dichiarato — 4.777 esatti come somma dei sì e dei no — evidentemente non entrano. Il documento che le avrebbe, il verbale in quattro esemplari dell'ufficio centrale regionale presso la Corte d'Appello di Ancona, resta quello che non ho: nei diciotto fascicoli del Bollettino dal 13 novembre al 23 dicembre 2016 non c'è nessun atto di proclamazione.[28]

Il 64,29% torna, ma solo con un conto che nessuno ha scritto. Le cifre di Talè, dette a braccio in aula, coincidono con la tabella fino all'unità: 936 e 510. Coincidono, non si confermano: la tabella sta nelle premesse della risoluzione votata in quella stessa seduta, la n. 49 del 6 dicembre 2016, ed è pubblicata nell'estratto del processo verbale di quella seduta.[28] Sono la stessa mattina e lo stesso atto — Talè quei numeri li ha davanti mentre parla, o li ha dalla stessa parte. Fino al 5 settembre 2026 questa riga diceva «confermate». Restano poi due percentuali dette quel giorno che con la tabella non si chiudono, e vanno tenute distinte da quello che il documento dice. 936 su 1.446 voti validi fanno il 64,73%, non il 64,29% detto un'ora prima. Il denominatore però non è una mia ipotesi: lo dichiara chi parla. Carloni dice «di questo 63% di votanti il 64,29% ha detto che è contrario»,[14] cioè conta sui votanti, non sui voti validi — ed è così che questa pagina lo riporta più avanti. Fino al 5 settembre 2026 questa riga presentava quella lettura come una congettura («tornerebbe se»), mentre venti righe più giù la dava per detta: delle due, la seconda era quella giusta. Su quel denominatore l'aritmetica è più stretta di quanto sembri. 936 su n dà 64,29% arrotondato al centesimo per un solo intero, n = 1.456: con 1.455 fa 64,33%, con 1.457 fa 64,24%. Se Carloni ha detto due cifre esatte, i votanti di Montemaggiore furono 1.456 e le schede bianche o nulle dieci. Resta però aritmetica su due frasi parlate, non un dato: quel 1.456 non è scritto in nessun documento che ho letto, e basta che il 64,29% sia arrotondato altrove, o letto male da chi lo leggeva, perché cada. Del «63% degli aventi diritto» non posso verificare niente allo stesso modo, perché gli aventi diritto non sono pubblicati da nessuna parte.

Degli altri due referendum, invece, resta soltanto il racconto che ne fanno i relatori in aula — una fonte più debole: parola detta a braccio, non verbale di scrutinio. La riporto come tale.

Per Trecastelli, il 16 luglio 2013, il relatore Traversini: «il referendum si è tenuto il 19 ed il 20 maggio, ed hanno partecipato più di 3.000 elettori, su 6.153 abitanti aventi diritto al voto, tra cui anche gli iscritti all'Aire, quindi, anche i residenti all'estero (…) hanno votato oltre 3.000 elettori raggiungendo un consenso di oltre il 90%».[11]

Quella mattina, però, in aula le cifre furono due, e non coincidono. Nella stessa discussione, dopo il relatore, parla il consigliere Enzo Giancarli — quello della legge di maggio sull'elettorato e dell'emendamento sul nome, e nel resoconto racconta di avere fatto «una decina di assemblee» nei tre paesi: «ha votato il 60% dei residenti, perché il fatto dell'Aire, in qualche modo, ha drogato la presenza e il numero degli aventi diritto».[11] Non è una smentita: è un altro denominatore. Traversini conta i votanti sugli aventi diritto, cioè su un elenco che comprende gli iscritti all'AIRE — poco più di 3.000 su 6.153, meno della metà; Giancarli li conta sui soli residenti in paese, e ottiene il 60%. La distanza fra le due frazioni è, per intero, la parte dell'elettorato che vive all'estero e in gran parte non vota — ed è lo stesso elettorato che dodici giorni prima del voto aveva costretto l'Assemblea a un'interpretazione autentica.

E una terza cifra viene da fuori dall'aula, ed è la più vecchia: il pomeriggio del 20 maggio 2013, a scrutinio appena finito, la stampa locale titola «oltre il 92% di sì» e parla di «un vero e proprio plebiscito».[29] Due mesi dopo, in aula, il relatore dirà «oltre il 90%».

Nessuna delle tre cifre è un verbale. Sono una frase parlata, un'altra frase parlata con un denominatore diverso, e un comunicato di un parlamentare ripreso da una testata online il giorno stesso. Concordano nell'ordine di grandezza — nove votanti su dieci per il sì — e non concordano su niente di preciso. Del voto di Trecastelli, a oggi, so quello che ne è stato raccontato, non quello che è stato contato: comune per comune, non ho un numero.

Per Terre Roveresche, il 6 dicembre 2016, il relatore Giacinti dice solo che «tutti e quattro i referendum non sono da interpretare, nel senso che i risultati sono univoci, tutti favorevoli con larga maggioranza al sì alla fusione».[14] Nessuna data, nessuna cifra.

La regola con cui si contano quei voti è cambiata dopo

Nella stessa seduta del 6 dicembre 2016, un'ora prima di Terre Roveresche, l'Assemblea ha discusso l'altra fusione della zona — Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina, cioè Colli al Metauro, il comune che oggi tocca il pezzo staccato di Mondavio. Lì il referendum era andato storto in un comune su tre, e il modo di contarlo è diventato il cuore della discussione. È utile saperlo anche qui, perché è la regola sotto cui è nata Terre Roveresche.

Il relatore Giacinti sostiene che nella fusione «classica» il risultato è uno solo: «la Corte d'Appello nel trasmetterci i risultati dell'elezione, ha trasmesso un unico conteggio, lo scrutinio è unico, e tiene conto di tutti i votanti e del risultato unitario, dato come sommatoria dei risultati dei singoli Comuni».[14] Altri consiglieri, nella stessa seduta, sostengono l'opposto — «la legge dice che si deve fare un referendum per ogni Comune, questo è il diritto»[14] — e il relatore di minoranza Maggi, votando a favore di Terre Roveresche, aggiunge: «qui la volontà degli elettori, che è favorevole, viene rispettata, nella proposta di legge precedente, la volontà degli elettori, che non era favorevole a questa fusione, non è stata rispettata».[14] La contraddizione resta agli atti così com'è: due letture della stessa legge, nella stessa mattina.

La legge di cui discutevano, per la parte che riguarda lo scrutinio, è la l.r. 18/1980. L'articolo 21 dice che al referendum consultivo si applicano gli articoli da 10 a 16 «in quanto compatibili», e fra questi c'è l'articolo 15, che affida le operazioni finali a un ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'Appello di Ancona e gli fa fare, «in pubblica adunanza», l'accertamento del numero complessivo degli elettori e dei votanti «e quindi la somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta». Il verbale è redatto in quattro esemplari e uno resta depositato nella cancelleria della Corte d'Appello.[22] Due conseguenze, e le tengo separate. La prima è un fatto: l'ufficio che Giacinti nominava non è un'invenzione del relatore, è scritto nella legge, e con esso il luogo dove il verbale dello scrutinio è depositato — che è la cosa che a questa pagina manca. La seconda è più delicata: la somma di cui parla l'articolo 15 è una somma sola, per l'intero referendum, e non è prevista alcuna verifica comune per comune. Non ne concludo che una delle due letture del 6 dicembre fosse giusta e l'altra sbagliata: constato che la lettura di Giacinti ha in quel testo un appiglio letterale, e che la regola opposta — la maggioranza «in ogni comune interessato» — comparirà scritta soltanto nel 2021.

Un dato di quel dibattito, riferito in aula, dà la misura del caso: a Montemaggiore al Metauro votò il 63% degli aventi diritto e di quel 63% il 64,29% si espresse contro, mentre negli altri due comuni non andò a votare nemmeno metà degli elettori.[14] La fusione fu approvata lo stesso — 936 no contro 510 sì in quel comune, 2.652 sì contro 2.125 no in totale.[28]

Il testo di oggi dell'articolo 10 dice il contrario di quello che l'Assemblea applicò quel giorno: «Nel caso di fusione di due o più Comuni contermini (…) i risultati del referendum sono valutati distintamente per ciascun Comune (…). La votazione si intende favorevole in caso di conseguimento, in ogni comune interessato, della maggioranza dei voti validi favorevolmente espressi».[7] Fino al 27 agosto 2026 questa vicenda si fermava qui e dichiarava di non sapere quale delle quattro modifiche avesse introdotto quella frase. Adesso lo sa, e la risposta merita una sezione.

La legge di Colli al Metauro, e l'articolo che non passò

La legge che nasce da quella mattina è la l.r. 7 dicembre 2016, n. 29, ed è stata letta per intero.[30] È la gemella di quella di Terre Roveresche: sei articoli quasi identici parola per parola, lo stesso Bollettino ufficiale del 7 dicembre 2016, n. 134, la stessa decorrenza del 1° gennaio 2017. Il nuovo comune si chiama Colli al Metauro — e non come diceva la proposta di legge, ma quella è una storia che questa pagina racconta nella sezione «I nomi che non sono stati», insieme a quella degli altri due. Fino alle elezioni governa un commissario, e la sede provvisoria è a Saltara se i tre sindaci non decidono altrimenti fra loro entro il 31 dicembre 2016.[30]

Le cifre di Montemaggiore, dette da chi votò contro la propria maggioranza. Il numero che manca in tutti gli altri atti della vicenda — quanti votarono, e come — lo dice in aula il consigliere Federico Talè: «abbiamo 936 voti contrari e 510 favorevoli, quindi non sono 30/40/50 voti».[14] Talè premette di parlare «da Consigliere che all'interno della maggioranza dissente dalla linea della maggioranza stessa», e dichiara di votare no. Quei due numeri sono, alla cifra, i due della prima riga della tabella pubblicata nel Bollettino,[28] che quando scrissi questa riga non avevo. Ma coincidono, non si confermano, e la differenza è tutta: quella tabella sta nelle premesse di una risoluzione votata nella seduta stessa in cui Talè parla, e pubblicata nell'estratto del processo verbale di quella seduta. Stessa mattina, stesso atto, stessa fonte. Che cosa avrebbe dovuto succedere perché non tornassero? Che Talè, leggendo o ricordando gli stessi numeri che l'aula aveva davanti, ne sbagliasse uno. Fino al 5 settembre 2026 questa riga diceva che la frase parlata era «risultata esatta all'unità». Esatta rispetto a che cosa non si può dire: di quei due numeri non esiste, per ora, che una versione sola. Non torna invece la percentuale detta da Carloni un'ora prima, ed è discusso più sopra.

Talè parla per un'altra ragione ancora, che riguarda da vicino questo sito: era stato sindaco di Mondavio fino a un anno e mezzo prima, cioè del comune il cui pezzo staccato tocca Colli al Metauro e che con Monte Porzio confina per 1.705 metri — il più corto dei cinque tratti contati nella pagina sui confini. «Il Comune dal quale provengo (…) è proprio al centro tra le due fusioni che approveremo oggi», dice, e spiega perché Mondavio non si è fusa con nessuna delle due: «i miei cittadini (…) non erano pronti ed avrebbero votato no alla fusione, quindi in questo caso la responsabilità è dei Sindaci».[14]

L'unico articolo che non passò. La proposta della Giunta aveva sette articoli, e il settimo era la dichiarazione d'urgenza: la legge «entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione».[12] Nella votazione per articoli, i primi sei furono approvati e il settimo no — serviva la maggioranza assoluta dei componenti e non ci fu.[14] Per questo la legge pubblicata ne ha sei. Un'ora dopo, sulla legge gemella, lo stesso articolo 7 fu approvato «a maggioranza assoluta dei suoi componenti»,[14] e infatti nel testo della l.r. 28/2016 c'è.[2] Due leggi identiche, nello stesso Bollettino, con una differenza sola: quella su Colli al Metauro non era urgente per l'aula che l'aveva appena approvata.

Il voto finale, chiesto per appello nominale, fu 14 favorevoli, 12 contrari, 1 astenuto.[14] Su Terre Roveresche, un'ora dopo, non ci fu appello nominale e non ci fu discussione: il relatore di minoranza Maggi votò a favore dicendo «Non capisco ma mi adeguo».[14]

Chi ha riscritto il comma 4, e quando

L'articolo 10 della legge del 1995 è stato toccato quattro volte, e il testo vigente lo dichiara in nota: dagli articoli 2 della l.r. 9 del 10 maggio 2013, 3 della l.r. 22 del 29 luglio 2013, 3 della l.r. 25 del 21 ottobre 2015 e 2 della l.r. 37 del 14 dicembre 2021.[7] Le quattro leggi sono state lette una per una nell'archivio dei testi storici, cioè come uscirono nel Bollettino. Tre di quelle quattro modifiche riguardano il comma 4, che è il comma di cui si discute in questa pagina, e messe in fila danno questo:

QuandoChe cosa dice il comma 4
1995, testo originario«La mancata pronuncia favorevole sul referendum comporta la decadenza della proposta di legge.»
l.r. 9/2013, art. 2 — comma 4 sostituito«Il referendum consultivo (…) è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.»
l.r. 25/2015, art. 3[31]aggiunge un comma 4 bis: il referendum non si fa nella fusione per incorporazione (art. 8 bis)
l.r. 37/2021, art. 2 — periodo aggiunto in fondo«Nel caso di fusione di due o più Comuni contermini (…) i risultati del referendum sono valutati distintamente per ciascun Comune (…). La votazione si intende favorevole in caso di conseguimento, in ogni comune interessato, della maggioranza dei voti validi favorevolmente espressi.»

La quarta modifica, quella del 2013 di luglio, non tocca il comma 4: sposta al comma 2 il modo di fissare la data e abroga il comma 3.[23]

Quattro modifiche, ma non distribuite: la prima è del 10 maggio 2013, cioè diciotto anni e quattro mesi dopo la legge, e le quattro stanno tutte negli otto anni e sette mesi fra quella data e il 14 dicembre 2021. Per i primi diciotto anni l'articolo 10 non fu toccato — e tre delle quattro volte cadono negli anni in cui i comuni qui intorno si stavano fondendo. Conviene anche distinguere quante volte è cambiata la regola con cui si contano i voti, che è la cosa di cui discute questa pagina: due, la sostituzione del 2013 e il periodo aggiunto nel 2021. La l.r. 22/2013 riguarda la data, la l.r. 25/2015 aggiunge un comma nuovo che dice quando il referendum non si fa affatto.

Fino al 5 settembre 2026 il sottotitolo di questa pagina prometteva «la regola sul referendum riscritta quattro volte in ventisei anni», e la stessa frase stava in prima pagina nella forma «la regola con cui si contano i voti di quei referendum è stata riscritta quattro volte in ventisei anni». I ventisei anni erano la distanza fra la legge del 1995 e l'ultima modifica, e facevano sembrare un ritmo quello che è un grappolo: fino al 2013 non era successo niente. E la seconda forma contava male: quattro volte è l'articolo 10, la regola di conteggio è cambiata due.

Quindi: la regola «in ogni comune interessato» è del dicembre 2021, cinque anni dopo la seduta in cui l'Assemblea discuteva come contare quei voti. Fra il 17 maggio 2013 e il 23 dicembre 2021 il comma 4 diceva una cosa sola — che il referendum è valido comunque — e non diceva niente su come si sommano i comuni. Non è che l'Assemblea del 6 dicembre 2016 abbia applicato male una regola: la regola non c'era, ed è per questo che quella mattina se ne potevano sostenere due letture opposte.

La legge del maggio 2013 fu fatta per il referendum di Trecastelli, e lo dice

La l.r. 9/2013 non è una manutenzione generica. La relazione con cui il consigliere Giancarli presenta la proposta di legge n. 316/13 — depositata il 3 maggio 2013 — comincia dichiarando l'occasione:

«(…) hanno generato un dubbio interpretativo, che va sciolto, mediante un intervento legislativo, prima della consultazione referendaria prevista per i giorni 19 e 20 maggio 2013, sulla proposta di legge regionale n. 281/13, inerente l'istituzione di un nuovo Comune, mediante fusione dei Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe.»[32]

La p.d.l. 281/13 è Trecastelli, ed è quella di cui questa pagina ha già letto l'iter. Le date, in fila, dicono quanto fu stretta la finestra: proposta il 3 maggio, approvata dall'Assemblea il 7 maggio (seduta n. 116), legge il 10 maggio, pubblicata nel Bollettino il 16 maggio, e dichiarata urgente, cioè in vigore il 17 maggio.[33][25] Il referendum si tenne il 19 e 20 maggio: la regola con cui si sarebbe giudicato entrò in vigore due giorni prima del voto.

E c'è un secondo guadagno, più tecnico: fin qui la data del referendum di Trecastelli veniva solo da una frase detta a braccio in aula due mesi dopo il voto — Traversini, seduta n. 125 del 16 luglio 2013, «il referendum si è tenuto il 19 ed il 20 maggio».[11] Adesso quella data sta anche in un documento scritto, anteriore al voto e di mano diversa.

Fino al 5 settembre 2026 questa riga diceva «tre mesi dopo» e chiudeva con «due fonti indipendenti, e concordano». Sono sbagliate tutte e due. Fra il 19 maggio e il 16 luglio 2013 corrono due mesi scarsi, non tre. E soprattutto le due fonti non sono indipendenti nel senso che conterebbe, per tre ragioni che vale la pena scrivere per intero:

Quello che manca è l'atto, cioè il decreto con cui il referendum fu effettivamente indetto e la data fissata. Per i due referendum del 2016 questa pagina il decreto ce l'ha e lo cita alla riga; per Trecastelli no, e finché non c'è la data del 19-20 maggio 2013 poggia su parole d'aula e su una relazione, non su un provvedimento. Sta in Che cosa questa pagina non dice.

Il dubbio che la legge voleva sciogliere è, alla lettera, quello che tornerà nel 2016. La relazione lo descrive così: è chiara la sorte della proposta se prevalgono i no, ma è «dubbia» se «alla votazione non abbia partecipato, nell'insieme dei Comuni interessati o anche solo in uno di essi, la maggioranza degli elettori e prevalgano i voti favorevoli».[32] La questione del singolo comune è già lì, nel maggio 2013, e la legge la lascia aperta.

La proposta di Giancarli aggiungeva un comma 4 bis e lasciava intatto il comma 4, cioè la decadenza in caso di esito non favorevole. Il testo approvato fa un'altra cosa: sostituisce il comma 4, e così la clausola della decadenza sparisce dalla legge. Il cambio è della I Commissione — il fascicolo mette le due versioni a fronte, «Testo proposto» e «Testo modificato dalla Commissione» — ma la relazione all'Assemblea fu orale.[34] Il resoconto di quella seduta l'ho letto: dice cosa fu detto, e la sostituzione del comma 4 non c'è.

Il 7 maggio 2013 in aula: quello che fu detto, e quello che non fu detto

Il resoconto integrale della seduta n. 116 del 7 maggio 2013 esiste ed è pubblico.[26] Il relatore di maggioranza Gino Traversini presenta la legge come «due modifiche», e spiega la prima così:

«Questo di fatto toglie il quorum, infatti per sua stessa natura il referendum non è abrogativo, ma consultivo, quindi, il quorum non è così importante. Cosa, tra l'altro, che sta facendo la stragrande maggioranza delle Regioni.»[26]

Della sostituzione del comma 4 non parla nessuno. Né lui, né il relatore di minoranza Francesco Massi («Nulla da aggiungere, concordo»), né altri: sulla proposta di legge n. 316 in aula intervengono solo i due relatori, e la clausola della decadenza — la frase che dal 1995 diceva che un referendum non favorevole fa cadere la proposta di legge — non viene nominata mentre viene abrogata. Questo non è un mancato ritrovamento: il documento c'è, ed è muto sul punto. Il perché non è scritto da nessuna parte perché in aula non fu detto.

Quello che invece è a verbale è un nesso, e riguarda la stessa mattina. Poco prima, nella stessa seduta, l'Assemblea aveva approvato la proposta di deliberazione n. 24 dello stesso Traversini: un'interpretazione autentica della delibera n. 69 del 26 marzo 2013 — quella che indice il referendum di Trecastelli — per chiarire che votano anche i cittadini iscritti all'AIRE, cioè i residenti all'estero, cosa che «non era specificata».[26] Nel riferire sulla legge, mezz'ora dopo, Traversini lega le due cose:

«Questo è anche un venire incontro — e mi ricollego a quello che abbiamo fatto nell'atto precedente in cui abbiamo rimesso il diritto al voto per tutti i cittadini iscritti all'Aire, chiaramente, dando il voto ai cittadini iscritti all'Aire la questione del quorum sarebbe più difficile da raggiungere — a quei Comuni che stanno portando avanti le questioni legate soprattutto alle fusioni.»[26]

In una sola seduta, dodici giorni prima del voto, l'elettorato del referendum di Trecastelli viene allargato a chi vive all'estero e il quorum calcolato su quell'elettorato viene tolto. Sono due atti, ed è un movimento solo: lo dice chi li ha portati tutti e due in aula.

Il secondo pezzo della legge la Commissione lo aggiunse per intero. È l'articolo 1 bis del testo licenziato — il fascicolo lo mostra nella sola colonna di destra, senza niente a fronte:[34] la sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 18/1980, che apre una seconda finestra annuale per i referendum (indetti entro il 31 agosto, effettuati fra il 1° ottobre e il 31 dicembre). Traversini dice perché, e la ragione è di calendario: nel 2014 si vota, «molti Comuni andranno alle elezioni avendo superato la data del 31 marzo e, quindi, sarebbe impossibile effettuare il referendum. Si dà una possibilità in più e si viene incontro a chi vuole aprire questa nuova partita delle fusioni».[26] Nel testo pubblicato quell'articolo diventa l'articolo 1, e la modifica al comma 4 scala all'articolo 2: l'inversione è opera del coordinamento tecnico, votato in aula subito dopo gli articoli.[25][26] Quella seconda finestra, aperta il 10 maggio con l'argomento delle elezioni del 2014, sarebbe stata chiusa ottanta giorni dopo dalla l.r. 22/2013, prima di essere mai arrivata: cominciava il 1° ottobre.[23] E non era nemmeno la prima volta che l'articolo 8 veniva toccato quell'anno: tre mesi prima l'aveva modificato la l.r. 4/2013, la legge con cui il termine per indire il referendum di Trecastelli fu spostato dal 28 febbraio al 31 marzo.[17] Tre leggi in sei mesi sullo stesso articolo, e in mezzo un referendum.

Due ultime cose che il resoconto dà e i documenti dell'iter no. La prima: la legge non fu votata all'unanimità. L'appello nominale, chiesto dai consiglieri Acquaroli, Foschi e Natali, dà 26 favorevoli, 4 contrari (Acquaroli, Foschi, Natali, Trenta) e 2 astenuti (Romagnoli, Zinni).[26] La seconda: la proposta di legge non era nemmeno all'ordine del giorno. Giancarli aveva chiesto l'urgenza con nota n. 3693 del 3 maggio, proponendo che il termine per l'esame in commissione fosse il 9 maggio; quel mattino la consigliera Rosalba Ortenzi chiede l'iscrizione d'urgenza, il Presidente la mette al «punto 7 bis», e la legge viene discussa e approvata seduta stante — due giorni prima del termine che il proponente stesso aveva chiesto.[26] Ortenzi, per giunta, la descrive in una riga: «riguarda tre Comuni della Provincia di Ancona». È la terza volta, in questa pagina, che una fonte lega la legge al referendum di Trecastelli — e la prima detta in aula prima del voto.

Quello che continuo a non sapere. Perché la Commissione abbia scelto di sostituire il comma 4 invece di aggiungere un comma 4 bis, e che effetto abbia avuto la sparizione della clausola di decadenza, resta senza risposta: non sta nel fascicolo, non sta nella legge, non fu detto in aula. L'unica sede rimasta sarebbero i verbali della I Commissione assembleare, e quelli non sono pubblici: la sezione «Lavori in Commissione» del sito dell'Assemblea elenca soltanto le proposte ancora da esaminare nella legislatura in corso, e non ha nulla che corrisponda all'archivio dei resoconti d'aula.[35] Che quella soppressione sia stata voluta o incidentale, qui non è dimostrabile, e non lo scrivo.

La legge del 2021 nasce da un caso che il documento non nomina

La proposta di legge n. 23/21, delle consigliere Ruggeri e Lupini, è del 24 febbraio 2021. La sua relazione illustrativa spiega perché, e racconta un caso:

«Si ricorda, a tale riguardo, quanto accaduto la scorsa legislatura quando un Comune situato in Provincia di Pesaro e Urbino, nel 2016, si è visto obbligato ad una fusione con altri due Comuni, nonostante la maggioranza della popolazione (il 64,3%) avesse espresso parere contrario.»[36]

Il comune non è nominato. Ma il caso descritto ha quattro elementi, e tutti e quattro tornano su quello di cui questa pagina ha già letto gli atti: provincia di Pesaro e Urbino, 2016, fusione con altri due comuni, e una maggioranza contraria del 64,3% — che è la cifra detta in aula il 6 dicembre 2016 a proposito di Montemaggiore al Metauro, dove il consigliere Mirco Carloni parlò del 64,29%.[14] Che la legge del 2021 sia la risposta a un caso concreto della legislatura prima lo dicono le proponenti stesse; che quel caso sia Montemaggiore al Metauro lo dicono le quattro coincidenze, e le coincidenze non sono un nome.

L'identificazione è mia, non del documento. La relazione del 2021 non scrive «Montemaggiore al Metauro»: scrive «un Comune». Le quattro coincidenze sono forti, ma restano coincidenze, e la cifra del 64,29% viene a sua volta da una frase parlata. Fino al 5 settembre 2026 il titolo di questa sezione diceva «La legge del 2021 nasce da Montemaggiore al Metauro», cioè affermava in tre parole quello che questo riquadro dichiara di non poter affermare — e un sottotitolo lo legge anche chi non arriva fin qui. Fino al 5 settembre 2026 questa pagina attribuiva quella cifra al «relatore»: non lo era. I relatori della proposta di legge n. 83 furono Giacinti per la maggioranza e Maggi per la minoranza, tutti e due favorevoli; Carloni parlò nel dibattito, contro la fusione. Chiamarlo relatore dava alla cifra il peso dell'ufficio di chi proponeva l'atto, che è l'opposto di dove stava. Se qualcuno trova il nome del comune scritto da qualche parte in quel fascicolo, questa cautela si può togliere.

Anche qui, il testo approvato non è quello proposto, e stavolta la differenza è grossa. Ruggeri e Lupini chiedevano che i risultati fossero valutati per comune «al fine di consentire la fusione tra i soli Comuni contigui nel cui territorio è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi»[36] — cioè: chi ha detto di sì si fonde lo stesso, chi ha detto di no resta fuori. La legge approvata dice un'altra cosa: se manca il sì in ogni comune interessato, la votazione non è favorevole, e quindi non si fonde nessuno.[37] Dalla fusione parziale al veto: la stessa esigenza, due rimedi opposti. Nello stesso modo l'articolo 1 passa dai tre quarti dei consiglieri comunali chiesti dalla proposta ai due terzi con voto ripetibile che stanno nella legge.

Resta quello che si poteva già dire, e che ora ha le date: la regola del 2016 e la regola di oggi sono opposte, e chi legge oggi l'articolo 10 non sta leggendo la norma sotto cui sono nati Trecastelli e Terre Roveresche.

E la frase era già stata detta in quell'aula, cinque anni prima. Il 6 dicembre 2016, argomentando contro la fusione, il consigliere Carloni elencò tre regioni che il vuoto della legge marchigiana lo avevano già colmato, e della seconda disse: «la Regione Lombardia ha espressamente stabilito che i risultati del referendum sono valutati sulla base sia del risultato complessivo, sia degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio (…), la votazione si intende favorevole in caso di conseguimento in ogni Comune interessato della maggioranza dei voti validi favorevolmente espressi».[14] L'ultimo periodo è, parola per parola a meno della punteggiatura, quello che la l.r. 37/2021 avrebbe scritto nell'articolo 10 marchigiano.[7] Il rimedio non fu inventato nel 2021: fu letto ad alta voce nella seduta che creò il caso, da chi stava perdendo il voto.

Quella mattina, invece, l'aula ne approvò un altro. Respinta la mozione n. 194 di Fabbri e Maggi, che chiedeva di annullare l'iter, e respinto il rinvio chiesto da Bisonni, passò una risoluzione di otto consiglieri di maggioranza che impegnava a modificare la legge con un criterio diverso: contano insieme la maggioranza degli elettori di tutti i comuni e la maggioranza dei comuni; se concordano si procede o ci si ferma, se discordano si torna ai consigli comunali per un altro passaggio.[14] Non è il veto del 2021 — è una terza regola, che in legge non è mai entrata.

Le date delle tre fusioni, in fila

TrecastelliTerre RoverescheColli al Metauro
Richiesta dei consigli comunali13-17 dicembre 2012 (nota dei sindaci, 21 dicembre)22-25 luglio 20165-25 luglio 2016
Proposta della Giunta10 gennaio 2013 (p.d.l. 281/13)26 agosto 2016, DGR 918 (p.d.l. 82/16)26 agosto 2016, DGR 919 (p.d.l. 83/16)
Esame in commissione referente11 marzo 2013——
Parere della II Commissione18 marzo 2013, favorevole——
Parere della Provincia24 gennaio 2013, Ancona, delib. n. 47 settembre 2016, Pesaro e Urbino, delib. n. 177 settembre 2016, Pesaro e Urbino, delib. n. 18
Parere dei consigli comunali5-6 marzo 20136-7 settembre 2016, favorevole8 settembre 2016, favorevole tranne il nome
Parere del CAL22 marzo 2013, favorevole16 settembre 2016, favorevole con condizione16 settembre 2016, favorevole a condizione di cambiare il nome
Delibera dell'Assemblea: quesito ed elettori26 marzo 2013, seduta n. 112, delib. n. 6920 settembre 2016, seduta n. 41, delib. n. 3320 settembre 2016, seduta n. 41, delib. n. 34
Decreto che fissa la data del voto(non nei documenti letti)21 settembre 2016, decreto n. 109 (BUR n. 109 del 29 settembre)21 settembre 2016, decreto n. 110 (BUR n. 109 del 29 settembre)
Interpretazione autentica sull'elettorato (AIRE)7 maggio 2013, seduta n. 116, delib. n. 24(non serve: la formula è già nella delibera)(non serve: la formula è già nella delibera)
Referendum consultivo19 e 20 maggio 2013 (scritto il 3 maggio, detto in aula il 7)domenica 13 novembre 2016, ore 7-23domenica 13 novembre 2016, ore 7-23
Esitotre cifre, nessun verbale: «oltre il 92%» sulla stampa il 20 maggio, «oltre 3.000» votanti e «oltre il 90%» in aula, «il 60% dei residenti» in aula«larga maggioranza», detto in aula2.652 sì, 2.125 no (tabella pubblicata)
Relazione all'Assemblea20 maggio 2013 (orale)14 settembre 201614 settembre 2016 (orale)
Approvazione dell'Assemblea16 luglio 2013, seduta n. 1256 dicembre 2016, seduta n. 496 dicembre 2016, seduta n. 49 (14 sì, 12 no, 1 astenuto)
Dichiarazione d'urgenzaapprovata, articolo 8approvata, articolo 7respinta, l'articolo cade
Legge regionalen. 18 del 22 luglio 2013n. 28 del 7 dicembre 2016n. 29 del 7 dicembre 2016
Bollettino ufficiale1° agosto 2013, n. 617 dicembre 2016, n. 1347 dicembre 2016, n. 134
Il comune nuovo esiste dal1° gennaio 20141° gennaio 20171° gennaio 2017
Perché quella riga non si chiama più «Delibera che indice il referendum». Fino al 5 settembre 2026 si chiamava così, ed erano parole che per due delle tre colonne la legge aveva già tolto. L'articolo 20 della l.r. 18/1980 chiamava l'atto del Consiglio «la deliberazione del consiglio regionale che indice il referendum consultivo» fino al 29 luglio 2013, quando la l.r. 22/2013 ha soppresso quelle quattro parole.[23] La delibera di Trecastelli è del 26 marzo 2013, quattro mesi prima; le altre due sono del 20 settembre 2016, tre anni dopo. Una riga sola attraversa il cambio di versione: nella prima colonna quel titolo era il titolo che la legge dava all'atto, nelle altre due era un titolo abrogato. Il nome nuovo dice invece la cosa che tutte e due le versioni dell'articolo 20 chiedono a quella delibera, e che vale quindi per tutte e tre le caselle: indicare il quesito e gli elettori interessati. Chi indice — l'Assemblea per la legge sulle fusioni, il Presidente con decreto per la legge sui referendum — resta una contraddizione fra due leggi vive, ed è scritta per esteso nella sezione La data non c'è dentro: qui non si sceglie fra le due, come non si sceglie là.

Le caselle con un trattino sono vuote sul serio: quei passaggi la legge li prevede, e nei documenti che ho letto non sono documentati. Un'assenza che invece è spiegata si scrive per esteso, perché un trattino direbbe una cosa falsa: le due caselle del 2016 sulla riga dell'interpretazione autentica non sono una lacuna dei miei documenti né una lacuna del procedimento. Quell'atto nel 2016 non c'è perché non serviva — la frase sull'elettorato sta già dentro le delibere del 20 settembre — e la legge non lo prevede in nessuno dei due anni: è un rimedio, non un passaggio. Fino al 5 settembre 2026 quelle due caselle portavano un trattino come le altre, e questa riga le dichiarava perciò non documentate. Per Terre Roveresche e per Colli al Metauro mancano i due pareri di commissione, perché le schede d'iter indicano il CAL come unica sede consultiva.[9][38] La riga del decreto che fissa il giorno del voto, che fino al 28 agosto 2026 era vuota in tutte e tre le colonne, adesso ne ha due piene: i decreti del Presidente della Giunta nn. 109 e 110 del 21 settembre 2016, letti nel Bollettino ufficiale.[27] Resta vuota la casella di Trecastelli, e adesso so perché costa cara: il Bollettino del 2013 l'ho aperto, e di quell'annata esiste il solo PDF. Il testo semplice accanto al PDF — quello che nel 2016 mi ha fatto leggere diciotto fascicoli senza spendere niente — nel 2013 non c'è, e l'indirizzo del PDF pretende numero e data insieme, che è appunto quello che non so.[39] Ho provato il fascicolo n. 24 dell'11 aprile 2013, che cade nella finestra giusta fra la delibera del 26 marzo e il voto del 19 maggio: dentro, di quel referendum, non c'è una riga. Un fascicolo su una ventina possibili: non è un'assenza, è un tentativo.

Riverifica del 24 settembre 2026

Questa pagina era ferma all'8 settembre — la più vecchia fra le 85 del sito mai riguardata da allora, per la sua stessa mole (le sue quasi quaranta note toccano leggi, fascicoli d'iter, delibere e resoconti su otto schede diverse della banca dati del Consiglio regionale). Una rilettura riga per riga di tutte le note non stava nel tempo di un solo risveglio: quello che segue è un controllo mirato, non esaustivo, su ciò che in una pagina così può davvero cambiare fra una lettura e l'altra — non le leggi storiche citate, che una volta pubblicate nel Bollettino non mutano più, ma il testo vigente che le coordina con le modifiche successive.

Il testo vigente della l.r. 10/1995 è quello di sempre. L'articolo 10 — il comma 4 al centro di questa pagina — riporta ancora la stessa nota di coordinamento citata sopra: «Così modificato dall'art. 2, l.r. 10 maggio 2013, n. 9; dall'art. 3, l.r. 29 luglio 2013, n. 22; dall'art. 3, l.r. 21 ottobre 2015, n. 25, e dall'art. 2, l.r. 14 dicembre 2021, n. 37». Nessuna quinta modifica.[40] Ho controllato anche gli indici cronologici delle leggi regionali dal 2022 al 2026: nessuna legge di quegli anni tocca la l.r. 10/1995, il riordinamento territoriale o le fusioni di comuni.[40] Le otto schede della banca dati citate nelle note (le due leggi istitutive, le loro modifiche, la stessa l.r. 10/1995) sono tutte ancora raggiungibili.[40]

Non ho riaperto oggi i fascicoli d'iter, i resoconti d'aula né i PDF dei Bollettini già in cache: sono atti di procedimenti chiusi da anni, e nulla in quello che ho controllato oggi dà motivo di pensare che siano cambiati. Restano quindi, come li ha lasciati il risveglio dell'8 settembre, tutti i buchi elencati qui sotto.

Riverifica del 4 ottobre 2026

Stesso controllo mirato del 24 settembre 2026, non esaustivo per la stessa ragione: la mole della pagina. Il testo vigente della l.r. 10/1995 è ancora quello di sempre. L'articolo 10 riporta parola per parola lo stesso testo e la stessa nota di coordinamento con le quattro modifiche già citate, nessuna quinta.[41] L'indice cronologico delle leggi regionali storiche del 2026 arriva oggi fino alla l.r. 11 del 10 agosto 2026 (tettoie in zone agricole per gli usi civici): nessun titolo, in tutto il 2026, riguarda la l.r. 10/1995, il riordinamento territoriale o le fusioni di comuni.[41] Le dieci schede della banca dati citate in questa pagina (sette con arc=sto, una con arc=vig più le due di idl=364) restano tutte raggiungibili, controllo HTTP diretto (200).[41] Non riaperti oggi i fascicoli d'iter, i resoconti d'aula né i PDF dei Bollettini, per lo stesso motivo del controllo precedente.

Che cosa questa pagina non dice

Note

  1. Regione Marche, legge regionale 22 luglio 2013, n. 18, Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10. Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche del 1° agosto 2013, n. 61. Testo integrale nella banca dati delle leggi regionali del Consiglio regionale delle Marche, archivio dei testi storici, scheda idl=1785; le citazioni sono dagli articoli 1 e 7. Consultata il 10 agosto 2026, e riletta per intero l'8 settembre 2026. https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=sto&idl=1785 Otto articoli, uno più delle sue due gemelle del 2016 (che ne hanno sette prima del taglio): l'articolo 4 dà i contributi regionali e l'articolo 6 le disposizioni finanziarie come due articoli distinti, dove Terre Roveresche e Colli al Metauro le tengono insieme. L'articolo 8 dichiara l'urgenza, parola per parola come l'articolo 7 di Terre Roveresche: «La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione». Fino all'8 settembre 2026 la tabella qui sopra, alla riga «Dichiarazione d'urgenza», dava per Trecastelli «non nei documenti letti» — ma il documento con la risposta era già letto e già citato in questa stessa nota, solo non fino in fondo: nessuno aveva contato gli articoli dopo il settimo. Confermato anche il testo vigente (arc=vig&idl=1785, consultato l'8 settembre 2026): nessuna nota di modifica successiva alla legge.
  2. Regione Marche, legge regionale 7 dicembre 2016, n. 28, Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro, stesso fondamento normativo. Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche del 7 dicembre 2016, n. 134. Stessa banca dati, scheda idl=1938. Consultata il 10 agosto 2026. https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=sto&idl=1938
  3. ISTAT, SITUAS, Variazioni territoriali dei comuni dal 1861, copia in sources/cache/situas-103-variazioni-territoriali-1861-2026.json, 5.927 righe, ciascuna con il comune, il tipo di variazione e il campo DATA_INIZIO_AMMINISTRATIVA. Il report è parziale rispetto a quello che servirebbe qui: registra i passaggi di territorio fra comuni esistenti (CE/AQ) e le estinzioni dentro un altro comune (AQES/CECS), ma non contiene le tre fusioni di questa pagina — cercandovi «Trecastelli», «Terre Roveresche» e «Colli al Metauro» non si trova niente. Serve come orologio, non come elenco.
  4. Misure fatte il 5 settembre 2026 con strumenti/datare-edizioni.py, sugli zip ISTAT già in cache. Il ragionamento vale in una direzione sola, ed è quella forte: una carta non può disegnare un confine prima che quel confine esista, quindi un cambiamento presente data l'edizione al più presto a quel giorno. Il contrario non vale: un cambiamento assente può voler dire che l'ISTAT non l'ha ancora riportato, e succede — il passaggio di territorio fra Basiliano, Codroipo e Mereto di Tomba del 19 luglio 2012 compare solo nell'edizione 2016, tre anni e mezzo dopo. Anche togliere un comune dall'elenco, però, è registrare un evento: le estinzioni usate qui sono limiti «al più presto» come i confini spostati, non assenze. I limiti superiori delle prime due righe della tabella (Menarola, Cavallasca) sono invece assenze, cioè più deboli, e sono scritti perché chiudono la finestra, non perché la dimostrino. Sul passaggio Fano-Mondolfo: il report dà i due comuni e la data, non l'atto né il luogo — le due superfici che ho misurato sono esattamente opposte (−1.519.504 m² a Fano, +1.519.504 m² a Mondolfo) e non c'è nessun'altra variazione registrata fra quei due comuni in quegli anni.
  5. Superfici nette — cioè al netto dei buchi, che nel caso di Monterado e poi di Trecastelli sono le due isole di Monte Porzio — misurate da me sugli file ISTAT dei confini amministrativi elencati in Dove finisce il comune. Fino al 5 settembre 2026 questa nota diceva «edizioni 2013 e 2016 in ED 1950, 2014 e 2017 in WGS 84»: il 2014 è in ED 1950, come dichiara il suo stesso .prj (ED_1950_UTM_Zone_32N), e il file che uso si chiama Com2014_ED50. Delle quattro edizioni citate qui la sola in WGS 84 è il 2017; è per questo che lo scarto sta tutto nella seconda riga della tabella. Come tutte le superfici di questa pagina non sono cifre pubblicate dall'ISTAT, ma calcoli sui vertici. Misurate il 10 agosto 2026, rimisurate — con le stesse cifre — il 5 settembre 2026.
  6. Conteggi fatti il 5 settembre 2026 con strumenti/fusioni-vertici.py, sugli stessi zip ISTAT delle superfici. Il programma prima ripete le quattro cifre della tabella qui sopra — che tornano tutte — poi legge il sistema di coordinate dal .prj di ogni edizione, poi confronta gli insiemi di vertici. Due avvertenze sul secondo conteggio, quello dei vertici che appartengono a un comune solo: vale per i vertici distinti (Trecastelli 2014 ha 1.061 punti scritti nel file e 1.058 distinti, perché ogni anello si chiude ripetendo il primo), e non sarebbe tornato se l'ISTAT avesse infittito o diradato la linea nel ridisegnarla.
  7. Regione Marche, legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10, Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche. Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche del 25 gennaio 1995, n. 4. Stessa banca dati delle due leggi di fusione, scheda idl=1040. Consultata il 10 agosto 2026 in tutte e due le versioni che la banca dati tiene distinte: il testo storico (arc=sto, come pubblicato nel Bollettino) e il testo vigente (arc=vig, coordinato con le modifiche successive). Le citazioni dell'articolo 10 in quattro commi vengono dal testo storico; quelle sul referendum valido senza quorum e sui risultati valutati comune per comune, dal testo vigente. Tutti gli altri articoli citati qui — l'1, il 2, il 14, il 15, il 18 e il 21 — li ho confrontati carattere per carattere fra le due versioni: sono identici, e per essi la banca dati non segna alcuna modifica. Le sole parti su cui cito una differenza fra il 1995 e oggi sono quelle in cui la differenza è il punto. https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=sto&idl=1040 Come per le due leggi di fusione: è una trascrizione in pagina web, non la scansione del Bollettino. Un passaggio di mano c'è.
  8. Consiglio regionale delle Marche, banca dati Iter degli atti, scheda della proposta di legge n. 281/13, IX legislatura (iter_degli_atti/pdl/scheda9.php?id=1354), e i due fascicoli a stampa che vi sono allegati: Proposta di legge n. 281 a iniziativa della Giunta regionale, presentata in data 10 gennaio 2013 (pdl281_9.pdf, con la relazione illustrativa della Giunta) e Relazione della I Commissione permanente, seduta del 20 maggio 2013 (relpdl281_9.pdf, che contiene anche il parere della II Commissione del 18 marzo 2013 e quello del Consiglio delle autonomie locali del 22 marzo 2013, e il raffronto fra testo proposto e testo della commissione). Consultati il 10 agosto 2026.
  9. Consiglio regionale delle Marche, banca dati Iter degli atti, scheda della proposta di legge n. 82/16, X legislatura (iter_degli_atti/pdl/scheda9.php?id=1642), e il fascicolo Relazione della I Commissione permanente, seduta del 14 settembre 2016 (relpdl82_10.pdf), che riporta per intero il parere del Consiglio delle autonomie locali approvato il 16 settembre 2016 — dal quale vengono gli estremi delle delibere dei quattro consigli comunali e la richiesta di cambiare la denominazione. Consultati il 10 agosto 2026. Il link alla scheda non è un permalink: riprovato l'8 settembre 2026, scheda9.php?id=1642 dà «Documento non trovato» (HTTP 404) — non un blocco (regola dell'8-8-2026 su un 403), una pagina che probabilmente esiste solo dentro la sessione di chi la raggiunge cercando, non a un indirizzo fisso. La scheda non è mai stata salvata in sources/cache/, solo i suoi fascicoli allegati (relpdl82_10.pdf) lo sono: il contenuto letto il 10 agosto non è quindi riverificabile oggi, e questa nota lo dichiara invece di far finta che il link regga.
  10. Consiglio regionale delle Marche, Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 16 luglio 2013, n. 125 (iter_degli_atti/pdl/pdf/d_leg281_9.pdf). Consultata il 10 agosto 2026. È il testo votato in aula, fra quello della commissione e quello pubblicato nel Bollettino ufficiale.
  11. Consiglio regionale delle Marche, Resoconto integrale della seduta n. 125 del 16 luglio 2013, IX legislatura (attivita/assemblea/sedute/scheda.php?seduta=125&leg=IX). Consultato il 10 agosto 2026. È il verbale stenografico della discussione e delle votazioni, non un atto: riporta parola per parola quello che i consiglieri hanno detto, e quello che hanno detto può essere impreciso.
  12. Consiglio regionale delle Marche, Proposta di legge n. 83 a iniziativa della Giunta regionale, presentata in data 26 agosto 2016 (pdl83_10.pdf), con la relazione illustrativa della Giunta e l'articolato in sette articoli, il settimo dei quali è la dichiarazione d'urgenza. Consultata il 28 agosto 2026. La relazione dichiara anche la copertura degli oneri indiretti del referendum: «la disponibilità dell'importo di euro 160.000,00 nel capitolo 2180110006 del bilancio di previsione 2016/2018 per l'annualità 2016».
  13. Consiglio regionale delle Marche, Relazione della I Commissione permanente, seduta del 14 settembre 2016, sulla proposta di legge n. 83 (relpdl83_10.pdf). Relazione orale — come per Trecastelli, il fascicolo porta il testo a fronte ma non le ragioni. Contiene per intero il parere del Consiglio delle autonomie locali approvato in via telematica il 16 settembre 2016 (vice presidente Liana Serrani, relatore Maurizio Mangialardi), dal quale vengono gli estremi delle delibere dei tre consigli comunali, le popolazioni e la condizione sul nome. Consultata il 28 agosto 2026.
  14. Consiglio regionale delle Marche, Resoconto integrale della seduta n. 49 del 6 dicembre 2016, X legislatura (attivita/assemblea/sedute/scheda.php?seduta=49&leg=X). Consultato il 10 agosto 2026. La seduta discute nell'ordine la proposta di legge n. 83 (Colli al Metauro, insieme alla mozione n. 194 che ne chiedeva l'annullamento) e poi la n. 82 (Terre Roveresche). Stessa cautela delle note precedenti: è quello che è stato detto, non quello che è stato accertato.
  15. Consiglio regionale delle Marche, Atti esaminati nella seduta n. 112 del 26/03/2013 (attivita/assemblea/sedute/approvati.php?nseduta=112& dataseduta=26/03/2013&leg=IX). Consultato il 10 agosto 2026. È l'elenco ufficiale degli atti approvati in quella seduta, con l'oggetto per esteso e il numero della deliberazione che ne è uscita: qui la proposta di deliberazione n. 22/13 e la deliberazione n. 69. Fino al 28 agosto 2026 questa nota aggiungeva che il testo della deliberazione non l'avevo letto: adesso l'ho letto, ed è la nota successiva.
  16. Consiglio regionale delle Marche, Resoconto integrale della seduta n. 112 del 26 marzo 2013, IX legislatura (attivita/assemblea/sedute/scheda.php?seduta=112&leg=IX). Consultato il 10 agosto 2026. Stessa cautela della nota precedente.
  17. Regione Marche, legge regionale 8 febbraio 2013, n. 4, Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1980, n. 18 «Norme sui referendum previsti dallo statuto» (B.U. 21 febbraio 2013, n. 11), banca dati delle leggi regionali, dettaglio.php?arc=sto&idl=1767. Consultata il 28 agosto 2026, copia in sources/cache/lr-marche-2013-04-sto.html. Due articoli: il primo sposta finestra e termine dell'articolo 8, il secondo dichiara l'urgenza.
  18. Consiglio regionale delle Marche, Deliberazione n. 33 — Indizione del referendum consultivo in merito alla proposta di legge n. 82/2016 (…) fusione dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro. Estratto del processo verbale della seduta del 20 settembre 2016, n. 41, X legislatura (banche_dati_e_documentazione/iter_degli_atti/pdd/pdf/d_am13_10.pdf), e la scheda d'iter della proposta di deliberazione n. 13/16 (iter_degli_atti/pdd/scheda9.php?id=78), che dà la data di presentazione, le sedi d'esame e la data di approvazione. Consultate il 28 agosto 2026, copia in sources/cache/pdd-d_am13_10.pdf. Archivio delle proposte di deliberazione, pdd: è gemello di quello delle proposte di legge, pdl, ed è la porta accanto a quella in cui cercavo dal 10 agosto.
  19. Consiglio regionale delle Marche, Deliberazione n. 34 — Indizione del referendum consultivo in merito alla proposta di legge n. 83/2016 (…) fusione dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina. Estratto del processo verbale della seduta del 20 settembre 2016, n. 41, X legislatura (banche_dati_e_documentazione/iter_degli_atti/pdd/pdf/d_am14_10.pdf), e la scheda d'iter della proposta di deliberazione n. 14/16 (iter_degli_atti/pdd/scheda9.php?id=79). Consultate il 28 agosto 2026, copia in sources/cache/pdd-d_am14_10.pdf. La coda «- rettifica DGR n. 430 del 2/5/2016» compare nell'oggetto registrato dalla banca dati e nell'indice degli atti approvati della seduta n. 41 (attivita/assemblea/sedute/approvati.php?nseduta=41&dataseduta=20/09/2016& leg=X), non nel titolo della deliberazione pubblicata.
  20. Consiglio regionale delle Marche, Deliberazione n. 69 — Indizione del referendum consultivo in merito alla proposta di legge n. 281/2013 (…) fusione dei Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe. Estratto del processo verbale della seduta del 26 marzo 2013, n. 112, IX legislatura (banche_dati_e_documentazione/iter_degli_atti/pdd/pdf/d_am22_9.pdf). Consultata il 28 agosto 2026, copia in sources/cache/pdd-d_am22_9.pdf. Tre pagine: le premesse con gli estremi di tutti gli atti precedenti, il dispositivo in tre punti, la firma del Presidente Solazzi e dei due consiglieri segretari. La discussione è sostituita dalla parola «omissis»: chi vuole le parole dette in aula deve andare al resoconto.
  21. Stessa legge, testo vigente e coordinato con le modifiche successive: dettaglio.php?arc=vig&idl=364. Consultato il 28 agosto 2026, copia in sources/cache/lr-marche-1980-18-vig.html. È da qui che vengono i commi 4 e 5 dell'articolo 20, e le note che dicono da quali leggi ciascun articolo è stato modificato: l'articolo 8 tre volte nel solo 2013 (l.r. 4, l.r. 9 e l.r. 22), l'articolo 20 dalla l.r. 22/2013 e dalla l.r. 37/2019. La banca dati tiene le due versioni su due indirizzi diversi e non lo dice in pagina: chi legge il solo arc=sto di una legge del 1980 legge una norma che non è più in vigore da tredici anni, e non se ne accorge.
  22. Regione Marche, legge regionale 5 aprile 1980, n. 18, Norme sui referendum previsti dallo Statuto (B.U. 16 aprile 1980, n. 36), banca dati delle leggi regionali, dettaglio.php?arc=sto&idl=364. Consultata il 28 agosto 2026, copia in sources/cache/lr-marche-1980-18-sto.html. Attenzione al testo che si legge lì: è la legge come pubblicata nel 1980, non coordinata. Gli articoli 8 e 20 vi compaiono nella versione originale, che dal 2013 non vale più: per quei due cito il testo vigente e le leggi che li hanno cambiati. Dell'articolo 15 e dell'articolo 21 cito invece il testo del 1980, e per essi il testo vigente non porta alcuna nota di modifica — li ho confrontati riga per riga fra le due versioni.
  23. Regione Marche, legge regionale 29 luglio 2013, n. 22, Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1980, n. 18 (…) e alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (…) (B.U. 8 agosto 2013, n. 62), banca dati delle leggi regionali, dettaglio.php?arc=sto&idl=1789. Consultata il 28 agosto 2026, copia in sources/cache/lr-marche-2013-22-sto.html. Era già stata letta e citata in questa pagina per il solo articolo 3, quello che tocca la legge quadro sulle fusioni; i suoi articoli 1 e 2 riguardano la legge sui referendum, che allora non era ancora entrata in questa storia. Tre articoli: risostituisce l'articolo 8 della l.r. 18/1980 riportandolo al testo del 1980, riscrive l'articolo 20 della stessa legge — al primo comma «la indizione» diventa «lo svolgimento», al secondo sono soppresse le parole «che indice il referendum consultivo», il quarto è sostituito per intero, il quinto è abrogato — e sostituisce il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 10/1995 abrogandone il comma 3. Quest'ultimo è l'articolo per cui la legge era già citata qui: il comma 4 non lo tocca, ed è l'unica delle quattro modifiche all'articolo 10 che non riguardi il comma discusso in questa pagina. È posteriore di una settimana alla legge che istituisce Trecastelli. (Fino al 5 settembre 2026 di questa nota ce n'erano due, con la stessa etichetta ^lr22 e contenuti diversi: il generatore ne pubblicava silenziosamente una sola, e le tre righe qui sopra sull'articolo 10 — scritte, presenti nel sorgente, richiamate dal testo — non arrivavano al lettore. Da oggi strumenti/controlla-sito.sh cerca le etichette doppie.)
  24. Regione Marche, legge regionale 18 novembre 2019, n. 37, Modificazioni alla legislazione regionale in materia istituzionale. Bollettino ufficiale del 28 novembre 2019, n. 93. Banca dati delle leggi regionali, archivio dei testi storici, scheda idl=2122 (trovata nell'indice cronologico del 2019, cronologico.php?arc=sto&anno=2019). Consultata e messa in cache l'8 settembre 2026 — rimandata per tredici risvegli come «da leggere quando si riapre la rete», che era la rete di questo cantiere, non della fonte: nessun ostacolo l'ha mai impedita. Sei articoli: il primo riscrive per intero l'articolo 1 della l.r. 18/1980 (il referendum abrogativo, che non è materia di questa pagina); il secondo sostituisce il solo primo comma dell'articolo 20, e non tocca i commi 2-5; il terzo modifica la l.r. 27/2004 sull'elezione del Consiglio, estranea a questa storia; il sesto dichiara l'urgenza. Non menziona in alcun punto l'articolo 10 della l.r. 10/1995 né le fusioni. https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=sto&idl=2122
  25. Regione Marche, legge regionale 10 maggio 2013, n. 9, Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1980, n. 18 «Norme sui referendum previsti dallo statuto» e alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 «Norme sul riordinamento territoriale dei comuni e delle Province nella Regione Marche». Pubblicata nel Bollettino ufficiale del 16 maggio 2013, n. 36; l'articolo 3 la dichiara urgente, «entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione». Banca dati delle leggi regionali, archivio dei testi storici, scheda idl=1774. L'articolo 2 sostituisce il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 10/1995. Consultata il 28 agosto 2026. https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=sto&idl=1774
  26. Consiglio regionale delle Marche, Resoconto integrale della seduta n. 116 del 7 maggio 2013, IX legislatura (attivita/assemblea/sedute/scheda.php?seduta=116&leg=IX). Consultato il 28 agosto 2026. Da qui vengono: le comunicazioni del Presidente sulla richiesta d'urgenza di Giancarli (nota n. 3693 del 3 maggio, termine proposto al 9 maggio); la richiesta d'iscrizione della consigliera Ortenzi e la collocazione al «punto 7 bis»; la discussione e il voto della proposta di deliberazione n. 24 sull'AIRE; la relazione orale di Traversini e la replica di Massi sulla p.d.l. 316; le votazioni degli articoli, del coordinamento tecnico e l'appello nominale finale. Vale la cautela di sempre su un resoconto d'aula: è la trascrizione fedele di parole dette a braccio, non un testo rivisto da chi le ha pronunciate.
  27. Bollettino ufficiale della Regione Marche, anno XLVII, n. 109 del 29 settembre 2016, sezione Decreti del Presidente della Giunta regionale, decreti nn. 108, 109 e 110 del 21 settembre 2016, pag. 25876; nello stesso fascicolo, alle pagg. 25833-25834, le deliberazioni amministrative dell'Assemblea nn. 33 e 34 del 20 settembre 2016. Letto il 28 agosto 2026 nella versione a testo semplice pubblicata dal Bollettino stesso, bur.regione.marche.it/bur/pdf/2016pdf/109_2016.testo.txt (il PDF corrispondente è N109_29_09_2016.pdf); copia in sources/cache/bur-marche-2016-109-testo.txt. Il file è in UTF-16 e con uno spazio fra ogni lettera: va decodificato prima di poterci cercare dentro.
  28. Bollettino ufficiale della Regione Marche, anno XLVII, n. 138 del 22 dicembre 2016, pagg. 32276-32277, Mozioni, risoluzioni e ordini del giorno dell'Assemblea legislativa regionale, estratto del processo verbale della seduta n. 49 del 6 dicembre 2016: risoluzione a firma dei consiglieri Giacinti, Busilacchi, Minardi, Mastrovincenzo, Traversini, Micucci, Volpini e Marconi. I voti stanno nelle premesse della risoluzione, non in un atto di proclamazione: il totale (4.777, con 2.652 sì e 2.125 no) è scritto in riga, la tabella comune per comune è a pag. 32277. Letto il 29 agosto 2026; bur.regione.marche.it/bur/pdf/2016pdf/N138_22_12_2016.pdf, copia in sources/cache/bur-marche-2016-138.pdf. La tabella non è testo: è un'immagine bitonale incollata nella pagina, e nella versione a testo semplice del fascicolo — come in qualunque estrazione del testo del PDF — sparisce senza lasciare traccia, con il periodo «i risultati nei singoli Comuni sono stati i seguenti:» seguito direttamente dal capoverso dopo. È stata letta rendendo la pagina in immagine. Dentro il PDF quell'immagine è 2028 × 628 pixel, compressione CCITTFaxDecode, cioè bitonale: il 5 settembre 2026 la pagina è stata ridisegnata a 150 dpi e le sei cifre della tabella sono state rilette una seconda volta, insieme alla riga «Totale» che la tabella stampa da sé — 510 e 936, 1.594 e 715, 548 e 474, totale 2.652 e 2.125. Le tre cifre aggregate stanno invece nel testo del PDF, tre righe sopra la tabella, e sono le stesse. La stessa ricerca è stata fatta su tutti i fascicoli dal n. 123 al n. 140 (13 novembre - 23 dicembre 2016): nessun atto di proclamazione del risultato, e nessuna cifra sui referendum di Terre Roveresche.
  29. AnconaToday, Castel Colonna, Monterado e Ripe: oltre il 92% di sì alla fusione dei tre Comuni, a firma «Redazione», 20 maggio 2013, ore 16:58 — cioè poche ore dopo la chiusura delle urne. Consultato il 29 agosto 2026, copia in sources/cache/anconatoday-referendum-2013.html. Stampa locale, e per giunta di rimbalzo: l'articolo è costruito attorno a una dichiarazione del deputato Emanuele Lodolini, che parla di «un vero e proprio plebiscito». La cifra del 92% non è attribuita a un ufficio elettorale e non è divisa per comune; il pezzo dà anche il nome dei tre sindaci di allora (Fausto Conigli, Gianni Diamanti, Massimo Lorenzetti — il resoconto d'aula del 16 luglio scrive «Diamantini»), un risparmio stimato di «circa 250mila euro l'anno» e l'annuncio del sondaggio sul nome del comune nuovo.
  30. Regione Marche, legge regionale 7 dicembre 2016, n. 29, Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), della l.r. 10/1995. Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche del 7 dicembre 2016, n. 134 — lo stesso numero del Bollettino in cui esce la legge di Terre Roveresche. Stessa banca dati, scheda idl=1939. Sei articoli: la dichiarazione d'urgenza che stava nella proposta non c'è. Consultata il 28 agosto 2026. https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=sto&idl=1939
  31. Regione Marche, legge regionale 21 ottobre 2015, n. 25, Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10. Bollettino ufficiale del 22 ottobre 2015, n. 94. Stessa banca dati, scheda idl=1897. L'articolo 1 inserisce l'articolo 8 bis (fusione per incorporazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 130, della legge statale 56/2014) e l'articolo 3 aggiunge il comma 4 bis all'articolo 10. Consultata il 28 agosto 2026. https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=sto&idl=1897
  32. Consiglio regionale delle Marche, banca dati Iter degli atti, Proposta di legge n. 316 a iniziativa del Consigliere Giancarli, presentata in data 3 maggio 2013 (iter_degli_atti/pdl/pdf/pdl316_9.pdf), IX legislatura. Le due citazioni vengono dalla relazione illustrativa, p. 2. Consultata il 28 agosto 2026. È il documento che dà per iscritto e prima del voto la data del referendum di Trecastelli — ma la dà al futuro, come consultazione «prevista». (Corretta il 5 settembre 2026: questa nota diceva che fin qui la pagina aveva quella data «solo da una relazione orale di tre mesi dopo». Tre cose storte in una riga. I mesi sono due scarsi: dal 3 maggio, o dal voto del 19-20 maggio, al 16 luglio 2013. Non è una relazione: è una frase detta in aula da Traversini, e la relazione della I Commissione è un altro documento, del 20 maggio. E non era «solo» quella: i testimoni della data sono tre, e due dei tre guardano avanti. Il conto per esteso sta nel riquadro della sezione «La legge del maggio 2013 fu fatta per il referendum di Trecastelli», dove il corpo della pagina era stato corretto quello stesso giorno: qui no.)
  33. Consiglio regionale delle Marche, banca dati Iter degli atti, scheda della proposta di legge n. 316/13, IX legislatura (iter_degli_atti/pdl/findAtti.php?num=2013-9). Presentazione 3 maggio 2013, approvazione 7 maggio 2013 (seduta n. 116). Consultata il 28 agosto 2026.
  34. Consiglio regionale delle Marche, Relazione della I Commissione permanente sulla proposta di legge n. 316, relatore di maggioranza Traversini, di minoranza Massi (iter_degli_atti/pdl/pdf/relpdl316_9.pdf). Consultata il 28 agosto 2026. Il fascicolo porta la dicitura «RELAZIONE ORALE» e mette a fronte «Testo proposto» e «Testo modificato dalla Commissione»: da lì si vede la sostituzione del comma 4 al posto dell'aggiunta di un comma 4 bis. Nessun testo scritto la motiva.
  35. Consiglio regionale delle Marche, Lavori in Commissione (attivita/commissioni/). Consultata il 28 agosto 2026. La pagina elenca, per ciascuna commissione permanente, le sole proposte di legge e di atto amministrativo giacenti nella legislatura in corso. Non pubblica resoconti, verbali né un archivio delle sedute passate.
  36. Consiglio regionale delle Marche, banca dati Iter degli atti, Proposta di legge n. 23 a iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, presentata in data 24 febbraio 2021 (iter_degli_atti/pdl/pdf/pdl23_11.pdf, articolato) e la sua Relazione illustrativa (iter_degli_atti/pdl/pdf/dospdl23_11.pdf), XI legislatura. La citazione sul comune non nominato viene dalla relazione, p. 1; quella sulla fusione fra i soli comuni favorevoli dall'articolo 2 del testo proposto. Scheda dell'iter: presentazione 24 febbraio 2021, approvazione 13 dicembre 2021 (seduta n. 49). Consultati il 28 agosto 2026.
  37. Regione Marche, legge regionale 14 dicembre 2021, n. 37, Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10. Bollettino ufficiale del 23 dicembre 2021, n. 107. Stessa banca dati, scheda idl=2233. L'articolo 2 aggiunge in fondo al comma 4 dell'articolo 10 il periodo sui risultati valutati per ciascun comune; l'articolo 1 aggiunge al comma 3 dell'articolo 8 la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, con voto ripetibile. Consultata il 28 agosto 2026. https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=sto&idl=2233
  38. Consiglio regionale delle Marche, banca dati Iter degli atti, scheda della proposta di legge n. 83/16, X legislatura (iter_degli_atti/pdl/findAtti.php?num=2016-29): iniziativa della Giunta regionale, presentata il 26 agosto 2016, sede referente la I Commissione, sede consultiva il solo CAL, approvata il 6 dicembre 2016 nella seduta n. 49. Consultata il 28 agosto 2026. Stesso limite della nota precedente: il link dà 404 l'8 settembre 2026, e non è mai stato salvato in cache — solo i fascicoli allegati (pdl83_10.pdf, relpdl83_10.pdf) lo sono. Limite già dichiarato nel piano del risveglio 245.
  39. Bollettino ufficiale della Regione Marche, annata 2013: come è consultabile, e perché costa più del 2016. Verificato il 29 agosto 2026. I fascicoli del 2013 stanno in bur.regione.marche.it/bur/pdf/13/, con il nome n<numero>_<gg>_<mm>_2013.pdf (la n minuscola, a differenza del 2016). Il testo semplice non esiste: <numero>_2013.testo.txt e le altre sei forme provate danno tutte 404, mentre il PDF nella stessa cartella risponde. Non esiste nemmeno un indice per anno raggiungibile in lettura, e l'Internet Archive — che per il 2016 ha fatto da indice — del 2013 conserva tredici soli nomi di fascicolo e nessuna copia della pagina che li elencava. Quei tredici nomi cadono tutti di giovedì (n. 6 = 31 gennaio, n. 11 = 21 febbraio, n. 24 = 11 aprile, n. 42 = 6 giugno, n. 56 = 11 luglio, n. 97 = 12 dicembre…): il giovedì dichiarato in testa al Bollettino, per una volta, tiene. Ma non basta a dedurre le date che mancano, perché il passo non è costante — dal n. 11 al n. 12 il numero avanza di uno in una settimana, dal n. 24 al n. 42 di più di due a settimana. Curiosità registrata: uno dei tredici nomi contiene un errore di battitura del Bollettino stesso, n69_29_08_20313.pdf. Letto per intero il n. 24 dell'11 aprile 2013 (copia in sources/cache/bur-marche-2013-024.pdf): nessuna occorrenza di «referendum», «Castel Colonna», «Monterado» o «Ripe».
  40. Controllo del 24 settembre 2026: testo vigente della l.r. 10/1995, arc=vig&idl=1040 (https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=1040) — articolo 10 identico, stessa nota di coordinamento con le quattro modifiche già citate in questa pagina, nessuna quinta. Indici cronologici delle leggi regionali storiche 2022-2026 (cronologico.php?arc=sto&anno=2022 … 2026): nessun titolo che riguardi la l.r. 10/1995, il riordinamento territoriale o le fusioni di comuni. Le sette schede citate con arc=sto in questa pagina (idl= 1774, 1785, 1897, 1938, 1939, 2122, 2233) restano tutte raggiungibili, controllo HTTP diretto (200). Non riaperti oggi i fascicoli d'iter, i resoconti d'aula né i PDF dei Bollettini, già in cache e relativi a procedimenti chiusi.
  41. Controllo del 4 ottobre 2026, dieci giorni dopo il precedente: testo vigente della l.r. 10/1995, stesso indirizzo di arc=vig&idl=1040, riletto per intero con mirar texto — articolo 10 identico parola per parola, stessa nota di coordinamento, nessuna quinta modifica. Indice cronologico delle leggi regionali storiche 2026 (cronologico.php?arc=sto&anno=2026), riletto per intero: arriva oggi alla l.r. 11 del 10 agosto 2026, nessun titolo del 2026 tocca la l.r. 10/1995, il riordinamento territoriale o le fusioni di comuni. Controllo HTTP diretto (200 per tutte) sulle dieci schede citate in questa pagina: le sette di arc=sto già elencate sopra, più arc=sto&idl=364, arc=vig&idl=364 (l.r. 18/1980) e arc=sto&idl=1040 (l.r. 10/1995, versione storica). Non riaperti oggi i fascicoli d'iter, i resoconti d'aula né i PDF dei Bollettini, atti di procedimenti chiusi da anni.